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Decreto — n. 22208/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 22208/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, GIEFFE S.A.S., did not act within the timeframe, while the respondent, BPER Banca S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline waiver of request procedural dismissal litigation costs award spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo grave caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DIGITALE presso lo studio dell’avvocato PUCARELLI ROSSELLA (PCRRSL68A53L113E) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn.80/2022 depositata il 07/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
DIGITALE presso lo studio dell’avvocato PUCARELLI ROSSELLA (PCRRSL68A53L113E) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn.80/2022 depositata il 07/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24822/2022 R.G. proposto da: GIEFFE S.A.S. di Finoli Giuseppe C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO (PLMCMN56C30H501J) rappresentata e difesa dagli avvocati IANNONE ROSSANO (NNNRSN76M29F257J), MENNA RITA (MNNRTI68P44F495J) -ricorrente- contro BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in PESCARA, L.GO FILOMENA DELLI CASTELLI 10, DOM.

DIGITALE presso lo studio dell’avvocato PUCARELLI ROSSELLA (PCRRSL68A53L113E) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn.80/2022 depositata il 07/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24822/2022 Numero sezionale 571/2025 Numero di raccolta generale 22208/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 24822/2022 Numero sezionale 571/2025 Numero di raccolta generale 22208/2025 Data pubblicazione 01/08/2025