Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were Classic Car SRL and Unicredit S.p.A., with the applicant's inaction triggering the procedural deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26500/2022 R.G. proposto da: PASQUINI ALESSANDRO, CLASSIC CAR SRL, TOP GARAGE SRL, ROSI WALTER, VERONA ALFREDA, CLASSIC CAR SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in VIAREGGIO (LU), CORSO GARIBALDI N.152, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORINI GIAMPAOLO (MRNGPL73R03E625O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro UNICREDIT S.P.A., domiciliata in FIRENZE, PIAZZA DELL’INDIPENDENZA n. 21, rappresentata e difesa dall'avvocato IOZZELLI ELENA (ZZLLNE61B48G713B) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1353/2022 depositata il 23/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26500/2022 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 22200/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 26500/2022 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 22200/2025 Data pubblicazione 01/08/2025