Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence on settlement proposal under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against Amco Asset Management, did not request a ruling on the proposed settlement, triggering automatic withdrawal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16501/2022 R.G. proposto da: DANIELETTO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA, VIA TRIESTE N.14, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CANGIANO AUGUSTO (CNGGST72A14F839S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO- Asset Management Company S.p.a. elettivamente domiciliata in VICENZA, C.TRA' DELLA MISERICORDIA N.12, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BARILA' MARIO (BRLMRA63S13L840K) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI VENEZIAn.930/2022 depositata il 21/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16501/2022 Numero sezionale 567/2025 Numero di raccolta generale 22180/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 16501/2022 Numero sezionale 567/2025 Numero di raccolta generale 22180/2025 Data pubblicazione 01/08/2025