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Decreto — n. 22175/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 22175/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Attilio Piccoli, did not act on the proposal sent by the Court of Appeal, while the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation procedural time limit extinction of proceedings proposal for settlement Civil Procedure Code correzione di errore materiale compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 25907/2022 Numero sezionale 566/2025 Numero di raccolta generale 22175/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25907/2022 R.G. proposto da: PICCIOLI ATTILIO, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 46, presso lo studio dell’avvocato LATINI MAURO (LTNMRA56R28B243Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in AREZZO, VIA LEON BATTISTA ALBERTI 5, presso lo studio dell’avvocato DE ROGATIS ANDREA (DRGNDR56T19A390S) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1725/2022 depositata il 10/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 25907/2022 Numero sezionale 566/2025 Numero di raccolta generale 22175/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 25907/2022 Numero sezionale 566/2025 Numero di raccolta generale 22175/2025 Data pubblicazione 01/08/2025