Italian Supreme Court corrects a cassation decree's header to include a sole proprietor as a co-plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the previous judgment extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period. The primary legal issue arose from a clerical error in the published decree, which incorrectly listed only the corporate entity as the appellant while omitting the sole proprietor, Daniele Procaccini, who was a party to the original proceedings. Consequently, the Court ordered a correction of the decree's header and operative provisions to accurately reflect the joint standing of both the company and its legal representative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a procedural error in a cassation decree omits a party who was a co-plaintiff in the original proceedings, the Court must correct the document to ensure the accurate representation of the parties' joint liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o lo studio dell’avvocato BIAVA ATTILIO(BVITTL68L10H501D) che lo rappresenta e difende-controricorrente-nonchè controLIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SASAMA SRLS-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.80/2024depositata il 08/01/2024Numero registro generale 2858/2024Numero sezionale 565/2025Numero di raccolta generale 22173/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 01/08/2025dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/07/2025Massimo FerroNumero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta da:
Oggetto:Correzione erroreMASSIMO FERRO Presidente Rel.materialePAOLA VELLA Consigliere Ud.19/05/2026GIUSEPPE DONGIACOMO ConsigliereROBERTO AMATORE ConsigliereALESSANDRO FAROLFI Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21440/2025 R.G. proposto da PIGA NEVINA,rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Storzierirelativamente agli atti del procedimento n. 2858/2024 tra le parti:SASAMA s.r.l.s. e PROCACCINI DANIELE, già rappresentati e difesidall'avvocato Danilo Sacchetti-ricorrenti-controPIGA NEVINA, già rappresentata e difesa dall’avv.
Attilio Biava-controricorrente-nonché relativamente alla pronuncia del decreto di CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ROMA n. 22173/2025 depositato il 1/8/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalPresidente relatore MASSIMO FERRO.Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Questa Corte, con decreto presidenziale n. 22173 del 2025, reso nelprocedimento al R.G. n. 2858/2024, ne ha disposto, all’esito dellamancata istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., laestinzione, ciò conseguendo alla proposta di definizione del giudizioformulata ai sensi della medesima disposizione e comunicata alle parti.2.
Parimenti è stata disposta la condanna alle spese in favore dellaparte ricorrente.3. Come rilevato nell’odierno ricorso, nel decreto del Presidente vi èstato il riferimento alla parte ricorrente con implicito rinvio all’epigrafe,nella quale l’impugnazione risultava proposta dalla sola SASAMA s.r.l.s.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale,segnalato e dedotto con il ricorso della parte, poiché effettivamente lagenerazione telematica della intestazione del decreto n. 22173 del 2025non ha incluso altresì, al pari della società SASAMA s.r.l.s., DanieleProcaccini che, oltre a risultarne il legale rappresentante, figurava nellaveste, in proprio, di congiunto ed autonomo ricorrente, al pari dellasocietà.2.
Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione dellaparte espositiva e conseguentemente statuitiva del decreto recante lacondanna alle spese, includendo tra i soggetti che vi sono tenuti in solido,in quanto costituenti una parte pluripersonale, sia la società che il legalerappresentante, come si evince dal menzionato originario ricorso al R.G. n.2858 del 2024.3. Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spesedell’attuale procedimento, per la natura del medesimo, come ricostruita direcente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024)P.Q.M.Numero registro generale 21440/2025Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 15074/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte dispone che l’epigrafe e, rispettivamente, il dispositivo deldecreto di questa Corte n. 22173/2025, pubblicato il 1/8/2025, siano cosìcorretti e dunque alle parole “sul ricorso iscritto al n. 2858/2024 R.G.proposto da:SASAMA SRLS” siano aggiunte le parole “in persona del l.rp.p.t.
Sig.Daniele Procaccini C.F. PRCDNL86L25H501H, il quale agiscepersonalmente e nella qualità di l.r.p.t. della fallita” e alle parole“Condanna la parte ricorrente” siano aggiunte le parole “SASAMA SRLS eDaniele Procaccini, in solido,” fermo il resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.Il PresidenteMASSIMO FERRODocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.