Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22172/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 22172/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Giordano Pino, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Barclays Bank, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal procedural time limit case definition proposal extinguishment of litigation litigation costs allocation spese di esecuzione spese legali rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4713/2025 R.G. proposto da: GIORDANO PINO, elettivamente domiciliato in FOGGIA, VIA LUSTRO 29, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato RUOCCO ANDREA (RCCNDR76P11C514A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARCLAYS BANK P.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA STEFANIA (PZZSFN70D63A662C) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANTONE FRANCESCA ANDREA (CNTFNC83M57F471M), RIZZO MARCO (RZZMRC73P07G273N) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI MILANOn.2216/2024 depositata il 25/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4713/2025 Numero sezionale 564/2025 Numero di raccolta generale 22172/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 4713/2025 Numero sezionale 564/2025 Numero di raccolta generale 22172/2025 Data pubblicazione 01/08/2025