Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal for case settlement. The appellant, Pierluigi Gambino, did not intervene during this window, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23411/2024 R.G. proposto da: GAMBINO PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI N. 16, presso lo studio dell’avvocato FANTI LUCIANO (FNTLCN65T03H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 2, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BERTI LAURA (BRTLRA70R58H501P) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMAn.4912/2024 depositata il 10/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 23411/2024 Numero sezionale 563/2025 Numero di raccolta generale 22171/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 23411/2024 Numero sezionale 563/2025 Numero di raccolta generale 22171/2025 Data pubblicazione 01/08/2025