Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a client against Poste Italiane, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26528/2024 R.G. proposto da: LO CHIATTO PINA, elettivamente domiciliata in GESUALDO (AV), VIA CAMPO SAN LEONARDO, 62, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BIANCO VIRGINIO (BNCVGN82S10A399J) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati GIUSEPPE SAVINO (CF SVN GPP 67L05 G291G) e MARCO MELE (C.F.
MLE MRC 61B01 F839U) -controricorrente- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI AVELLINO n.1111/2024 depositata il 05/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26528/2024 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 22170/2025 Data pubblicazione 01/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 26528/2024 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 22170/2025 Data pubblicazione 01/08/2025