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Ordinanza — n. 22168/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by all parties; no ruling on merits or costs made.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22168/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all parties withdrew their submissions, extinguishing the proceedings without a substantive ruling. The appellants and respondents formally renounced their claims, and the bankruptcy administrator accepted these withdrawals. Consequently, the court applied the statutory rule that such withdrawals terminate the case without determining liability or allocating costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal by all parties extinguishes the proceedings without a decision on the merits or costs, and the unified contribution is not doubled.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure no ruling on merits unified contribution azione di responsabilità ricorso per risarcimento danni responsabilità per carente organizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19071/2018
Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).
Cass. 23175/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10421/2022 R.G. proposto da BISIACH MASSIMOe MORELLO MICHELE, rappresentati e difesi d agli Avvocati Roberto Vagaggini (VGGRRT57R17L682E) in forza d i procure speciali alle litiallegate al ricorso -ricorrenti – contro MARTIGNONI FABIO FORTUNATO e MARTIGNONI SIMONA , rappresentati e difes i dagli Avvocati Romolo Donzelli (DNZRML75C07H501X) e Domenico Marasciulo (MRSDNC69A13A662B) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti e ricorrent i incidental i – nonché contro FALLIMENTO di RPD s.r.l. in liquidazione , rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Granata (GRNSRG60C12F205D) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonché contro AVANZI MARIA GRAZIA, TAMBORINI FABRIZIO, CARAVATI LAURA, CARAVATI FRANCESCAe CARAVATI PAOLA -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 263/2022 depositata il 26/1/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2025dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2346/2019, rigettava l’azione di responsabilità proposta dal fallimento di R.P.D. s.r.l. in liquidazione nei confronti di Fabrizio Tamborini, Simona Martignoni, Fabio Fortunato Martignoni, Massimo Bisiach, MicheleMorello, Luigi Caravati e, in qualità di eredi di Franco Caravati, Maria Grazia Avanzi, Laura Caravati, Francesca Caravati e Paola Caravati.

2. La Corte distrettuale di Milano, in parziale accoglimento dell’appello presentato dal fallimento di R.P.D. s.r.l. in liquidazione, condannava Fabio Fortunato Martignoni, Massimo Bisiach e Michele Morello al pagamento in favore della procedura della somma di € 916.980, oltre accessori, condannava Simona Martignoni e Fabio Fortunato Martignoni al versamento in favore dell’appellante della somma di € 125.000, oltre accessori, e rigettava l’impugnazione presentata nei confronti di Fabrizio Tamborini.

3. Massimo Bisiach e Michele Morello hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 gennaio 2022, prospettando sei motivi di doglianza. Simona Martignoni e Fabio Fortunato Martignoni hanno presentato controricorso con ricorso incidentale affidato a sette motivi. Il fallimento di R.P.D. s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso rispetto ad ambedue le impugnazioni. Gli intimati Fabrizio Tamborini, Maria Grazia Avanzi, Laura Caravati, Francesca Caravati e Paola Caravati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.

L’Avv. Roberto Vagaggini, quale difensore di Massimo Bisiach e Michele Morello, ha depositato in data 28 luglio 2022 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti principali. L’Avv. Domenico Marasciulo, quale difensore di Simona Martignoni e Fabio Fortunato Martignoni, ha depositato in data 26 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti incidentali. L’Avv. Sergio Granata, quale difensore del fallimento di R.P.D. s.r.l. in liquidazione, ha depositato, in data 27 febbraio 2025, una dichiarazione del curatore del fallimento di accettazione delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, anche per gli effetti previsti dall’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).