Cassation court grants interlocutory order to postpone hearing due to pending settlement negotiations between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted an interlocutory order to postpone the chamber hearing, allowing time for settlement negotiations between the creditor and the bankruptcy trustee. The creditor had previously sought admission of a privileged claim and specific contractual rights against the bankrupt entity and its unlimited liability partner. The court deemed the pending talks sufficient grounds to delay the proceedings rather than proceed immediately to judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 371 c.p.c.: When concrete settlement negotiations are pending between the parties, the court may order a brief postponement of the chamber hearing to facilitate a reasonable and amicable resolution of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26033/2022 R.G. proposto da : MARRAN s.r.l.s., rappresentata e difesa dall’Avvocato Luca Casiccio (CSCLCU77E14D653H) giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 maggio 2025 -ricorrente – contro FALLIMENTOdi LUPA COSTRUZIONI di PACO A . ROSSI C . s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile ROSSI PACO ALBERIGO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Di Meo (DMISFN49M29H501F) e Francesco Sardegna (SRDFNC56H02G478P) giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Spoleto n.9230/2022 depositat o il 23/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025dal consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Si evince dal decreto impugnato che Marran s.r.l.s. domandava di ammettere allo stato passivo della procedura fallimentare di Lupa Costruzioni di Paco A. Rossi C. s.a.s. e Paco Alberigo Rossi il credito di €. 802.870, di cui €. 200.000 in via privilegiata, previo riconoscimento dell'ipoteca volontaria concessa fino a concorrenza dell'importo di €. 200.000 su un bene di proprietà del fallito Paco Alberigo Rossi, oltre a €. 16.390,64 a titolo di interessi legali sulla somma ingiunta con un decreto del Tribunale di L’Aquila del 17 novembre 2014; chiedeva, inoltre, di dare seguito alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di compravendita trascritto in data 4 aprile 2016, avente ad oggetto immobili del valore di €. 249.000, mediante pagamento con compensazione con il credito in precedenza vantato, di dare seguito o comunque riconoscere il diritto di superficie ceduto a titolo oneroso dal fallito Paco Alberigo Rossi in favore della Marran s.r.l.s.,con scrittura privata registrata a Perugia il giorno 11 novembre 2019,su un terreno a destinazione industriale sito in Comune di Riardo e di dare seguito o comunque riconoscere il contratto di locazione,registrato in Perugia in data 15 aprile 2020, avente ad oggetto immobili ubicati in Trevi e comprendenti due appartamenti ad uso di civile abitazione e svariati posti macchina.
Il giudice delegato al fallimento di Lupa Costruzioni di Paco A. Rossi C. s.a.s. e Paco Alberigo Rossi respingeva tutte le istanze.
2. Il Tribunale di Spoleto rigettava l’opposizione presentata da Marran s.r.l.s.,con decreto depositato in data 23 settembre 2022.
3. Marran s.r.l.s. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Lupa Costruzioni di Paco A. Rossi C. s.a.s. e Paco Alberigo Rossi. Considerato che:
4. Il difensore di parte ricorrente ha depositato un’istanza datata 10 giugno 2025 con cui ha rappresentato la pendenza di concrete trattative intercorrenti con la curatela fallimentare per la definizione transattiva della controversia ed ha chiesto un differimento dell’adunanza camerale fissata. La pendenza delle descritte trattative induce a ritenere opportuno un breve differimento dell'adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire in tempo ragionevole e bonariamente la controversia e di formalizzare una rinuncia al ricorso presentato. P.Q.M La