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Decreto — n. 22082/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 22082/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The parties involved were the Recchia siblings against their father and a law firm, with the appeal lodged on October 10, 2023. The court ruled that the statutory silence on the appellant's request constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver by silence legal costs allocation condono delle spese procedurali spese di esecuzione liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI VENEZIAn.327/2023 depositata il 10/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI VENEZIAn.327/2023 depositata il 10/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9790/2024 R.G. proposto da: RECCHIA RICCARDO GUIDO, RECCHIA CHIARA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 51, presso lo studio dell’avvocato CALLIPARI NATALE (CLLNTL52T20B766Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro RECCHIA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato LAMBERTINI LAMBERTO (LMBLBR49H03A944Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PALAZZO BERTOLDI STEFANI S.S. -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI VENEZIAn.327/2023 depositata il 10/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 9790/2024 Numero sezionale 561/2025 Numero di raccolta generale 22082/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 9790/2024 Numero sezionale 561/2025 Numero di raccolta generale 22082/2025 Data pubblicazione 31/07/2025