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Ordinanza — n. 22081/2025 — snciv Generato dall'IA

Consumer debt restructuring appeal dismissed as transactional settlement extinguished the litigation interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22081/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a subsequent transactional agreement between the consumers and the creditor extinguished the interest in continuing the litigation. The appellants had previously challenged the homologation of a debt restructuring plan under the Consumer Debt Restructuring Act, but an out-of-court settlement required them to withdraw the appeal. Consequently, the court ruled that the legal basis for the appeal no longer existed, leading to the dismissal of the case and the allocation of costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 67 d.lgs. 14/2019; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A transactional agreement that extinguishes the subject matter of the dispute renders a pending appeal inadmissible due to the loss of interest in the litigation.

Parole chiave

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consumer debt restructuring transactional settlement extinguishment of interest inadmissibility of appeal homologation of restructuring plan revoca del credito al consumo sovraindebitamento commissario all'appuramento bonale dei debiti

Disposizioni normative citate

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Art. 67 d.lgs. 14/2019
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.lvo 14/2019 in relazione al motivo di cui all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
67 del d.lvo 14/2019 in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1°, n.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Massimo Ferro Presidente Andrea Zuliani Consigliere Paola Vella Consigliere Cosmo Crolla Relatore Giuseppe Dongiacomo Consigliere Oggetto: accordo di ristrutturazione consumatore Ud.28/05/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8257/2024 R.G. proposto da: Poerio Anna e D'Anna Salvatore, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania Piazza Gramsci, presso lo studio dell’avvocato Dell'Aquila Antonio (DLLNTN64R04E054N) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro Banca Nazionale del Lavoro spa (Bnl), elettivamente domiciliata in Roma Via Claudio Monteverdi, 20, presso lo studio dell’avvocato Romano Laura (RMNLRA70L70H501E) che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 946/2024 depositata il 01/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. Numero registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, in accoglimento del reclamo proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, revocava l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto, a norma degli artt. 67 e seguenti del d.lgs. n. 14/2019, dai coniugi Anna Poerio e Salvatore D’Anna quali consumatori sovraindebitati, disposta con sentenza del Tribunale di Napoli - Nord del 27.11.2023. 2 Poerio Anna e D'Anna Salvatore hanno proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.lvo 14/2019 in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. 2.In data 22/2/2025 è stata depositata, tramite PCT, “istanza di estinzione per cessata materia del contendere” per effetto di un accordo transattivo raggiunto tra i ricorrenti e la cessionaria del credito che prevedeva tra le condizioni l’impegno di Poerio Anna e D'Anna Salvatore a depositare atto di rinuncia al ricorso per Cassazione proposto da quest’ultimi. 3 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell'interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti. 4 Le spese di questo giudizio vanno compensate stante il raggiungimento di una intesa transattiva per come esposta. 5 Va rigettata l’istanza di oscuramento in quanto non motivata.

Numero registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 6. Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l’esito della lite, oggetto di sostanziale carenza d’interesse alla sua prosecuzione giudiziale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025. Il Presidente Massimo Ferro Numero registro generale 8257/2024 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22081/2025 Data pubblicazione 31/07/2025