Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Albano Matteo, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Fino 2 Securitisation S.R.L., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21793/2024 R.G. proposto da: ALBANO MATTEO, elettivamente domiciliato in TORINO, CORSO LUIGI EINAUDI 22, DOM DIG., presso lo studio dell’avvocato DI GIOVINE LUIGIA (DGVLGU66B55E716P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 2 SECURITISATION S.R.L., e per essa doValue S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato COLUZZI ALESSANDRO (CLZLSN65H14H501M) rappresentata e difesa dall'avvocato RUCCIA TOMMASO (RCCTMS66H16A662U) -controricorrente- nonché contro FACCILONGO Beniamino Rocco, -intimato- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BARI n.916/2024 depositata il 27/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 21793/2024 Numero sezionale 560/2025 Numero di raccolta generale 22080/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 21793/2024 Numero sezionale 560/2025 Numero di raccolta generale 22080/2025 Data pubblicazione 31/07/2025