Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day deadline for requesting a decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a judgment from the Court of Sassari extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Contini Salvatore, did not submit a request to the Court within the required timeframe after the proposal for judgment definition was communicated. Consequently, the Court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19144/2024 R.G. proposto da: CONTINI SALVATORICA, elettivamente domiciliata in SASSARI, VIALE CAPRERA 1/O, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PIANA ANTONELLO (PNINNL72D01I452C) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., quale mandataria di 4Mori Sardegna S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato ARBASINO MARCELLO (RBSMCL72S13G388Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLIEVI TIZIANA (LLVTZN75H48D286R) -controricorrente- nonchè contro PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., 4 MORI SARDEGNA S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n.281/2024 depositata il 05/03/2024 Numero registro generale 19144/2024 Numero sezionale 559/2025 Numero di raccolta generale 22077/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/07/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 19144/2024 Numero sezionale 559/2025 Numero di raccolta generale 22077/2025 Data pubblicazione 31/07/2025