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Decreto — n. 22072/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 22072/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the appellants, Ferracci and De Filippis, and the respondents, a credit cooperative and Omaha SPV S.r.l. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed waiver statutory time limit extinction of proceedings procedural default cassation appeal tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19610/2024 R.G. proposto da : FERRACCI MASSIMO, DE FILIPPIS DELFICO ELISABETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 42 INT. 2, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLOSoc. Coop., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA COLA DI RIENZO 243, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE MORALES, rappresentata e difesa dall’avvocato AG OSTINO ENZO (GSTNZE64L03D773V) -controricorrente- nonchè contro OMAHA SPV S.r.l., in persona della procuratrice FIRE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI N. 70, presso lo studio dell’avvocato CUFARI BARBARA (CFRBBR79T63F158O) rappresentata e difesa dall'avvocato BARBARO ALESSANDRO (BRBLSN74M17F158J) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.3889/2024depositata il 03/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori