Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Gaddi Alessandra, challenged a Palermo bankruptcy decree but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1718/2025 R.G. proposto da: GADDI ALESSANDRA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SAMMARTANO MASSIMILIANO (SMMMSM73P06D423H) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO DI IAL SICILIA (N°175/2015), elettivamente domiciliato in PALERMO (PA) VIA DANTE 58/A DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PISCIOTTA CALOGERO (PSCCGR75L31G273K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 1718/2025 Numero sezionale 556/2025 Numero di raccolta generale 22055/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO nel RG n.2107/2023 depositato il 04/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 1718/2025 Numero sezionale 556/2025 Numero di raccolta generale 22055/2025 Data pubblicazione 31/07/2025