Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case termination within the statutory 40-day period. The appellant, a sports company, had not requested a ruling on the appeal after the deadline expired, while the respondent maintained the lower court's bankruptcy judgment. Consequently, the court ruled that the failure to act constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18958/2022 R.G. proposto da: ARIA DI FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (DGVFNC56P14H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ARIA DI FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO VIA D'ANCARIA, 62, presso lo studio dell’avvocato MAROZZI SILVIO (MRZSLV54S20A462X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.772/2022 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18958/2022 Numero sezionale 555/2025 Numero di raccolta generale 22049/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 18958/2022 Numero sezionale 555/2025 Numero di raccolta generale 22049/2025 Data pubblicazione 31/07/2025