Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the bankruptcy decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Giovanni Grasso, had not submitted a formal request for the decision of the appeal despite the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request the decision of a cassation appeal within the prescribed forty-day period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18364/2024 R.G. proposto da: GRASSO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANLIO DI VEROLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato PRUDENZANO ALESSANDRO (PRDLSN63P13H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato FINOCCHIARO ARMANDO (FNCRND70T28C351H) -ricorrente- contro FALLIMENTO FINARIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ACIREALE - DOM. DIGITALE VIA DOTT. O. SCIONTI, 15, presso lo studio dell’avvocato ROMEO GIANFRANCO (RMOGFR70L21A028I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA nel RG n.8164/2022 depositato il 18/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18364/2024 Numero sezionale 554/2025 Numero di raccolta generale 22045/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 18364/2024 Numero sezionale 554/2025 Numero di raccolta generale 22045/2025 Data pubblicazione 31/07/2025