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Ordinanza — n. 22044/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by settlement between appellant and bankruptcy trustee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22044/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal of the lawsuit by the appellant, Hpns srl, with the bankruptcy trustee's consent. The parties reached a transaction agreement, leading to the termination of the proceedings regarding the bankruptcy of Piccoli e Grandi srl. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs and excluded the application of the contribution unificato refund rule.

Regesto Legislator

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d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; When a litigation is extinguished by a settlement agreement between the parties, the procedural outcome precludes the application of rules mandating the payment of contribution unificato by the losing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation extinguishment settlement agreement bankruptcy proceedings contribution unificato mutual compensation of costs cassation appeal withdrawal transaction of the lawsuit restituzioni alla produzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6580/2023 R.G. proposto da: Hpns srl, elettivamente domiciliata in Roma Viale delle Milizie n. 76, presso lo studio dell’avvocato Innocenzi Lorenzo (NNCLNZ89L02H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato Peracino Carlo (PRCCRL61L27I304F), -ricorrente- contro Fallimento Piccoli e Grandi srl, elettivamente domiciliato in Rimini Via Degli Ortaggi, 2, presso lo studio dell’avvocato Cedrini Giovanni (CDRGNN72H24H294C) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Rimini n. 126/2023,depositato il 13/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Rimini, con decreto del 13/2/2023, ha rigettato l’opposizione proposta da Hpns srl al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Piccoli e Grandi srl che aveva respinto la domanda di rivendica di capi di abbigliamento tessuti ed accessori meglio indicati nel ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. 2 Hpns srl ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a nove motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 In data 7/5/2025 è stata depositata istanza di rinuncia agli atti sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, dandosi atto della avvenuta transazione della lite, con contestuale adesione del curatore del Fallimento. 1.1 Consegue l'estinzione del processo con compensazione delle spese come da specifici accordi presi dalle parti. 2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Dispone compensarsi le spese. Cosìd