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Decreto — n. 22016/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22016/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22016/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6267/2025 R.G. proposto da : DENTALE PASQUALE, elettivamente domiciliato in FORMIA LARGO UMBERTO SCIPIONE , 22 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TESTA GIANFRANCO (TSTGFR55A27C104B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA IFIS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE (GRSNDR66A29L219I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI, N. 35, presso lo studio dell’avvocato BIGLIA CRISTINA (BGLCST72A62F205T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA IFIS SPA, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NAPOLI SRL N-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.692/2025 depositata il 01/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22016/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DENTALE PASQUALE, elettivamente domiciliato in FORMIA LARGO UMBERTO SCIPIONE , 22 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TESTA GIANFRANCO (TSTGFR55A27C104B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA IFIS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE (GRSNDR66A29L219I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI, N. 35, presso lo studio dell’avvocato BIGLIA CRISTINA (BGLCST72A62F205T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA IFIS SPA, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NAPOLI SRL N-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.692/2025 depositata il 01/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili spese di esecuzione calcolo e tasso di rimborso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6267/2025 R.G. proposto da : DENTALE PASQUALE, elettivamente domiciliato in FORMIA LARGO UMBERTO SCIPIONE , 22 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TESTA GIANFRANCO (TSTGFR55A27C104B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA IFIS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE (GRSNDR66A29L219I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZOGIORNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI, N. 35, presso lo studio dell’avvocato BIGLIA CRISTINA (BGLCST72A62F205T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA IFIS SPA, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NAPOLI SRL N-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.692/2025 depositata il 01/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l