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Ordinanza — n. 21984/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of creditor's claim due to lack of proof of debt assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21984/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the bankruptcy court's rejection of Fedaia SPV's claim against Spazio 5 SRL. The court found that Fedaia failed to produce the assignment contract or the required Gazette notice to prove its standing as the assignee of the debt. Consequently, the court ruled that the mere publication of an assignment notice in the Gazette lacks sufficient probative value to establish the creditor's active legitimacy when the existence of the assignment itself is contested.

Regesto Legislator

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Art. 98 l.fall.; Art. 58 D.Lgs. n. 385/1993: When the existence of a debt assignment is contested, the assignment notice in the Gazette serves only as presumptive evidence, requiring a comprehensive factual assessment by the court of first instance to verify the assignee's standing.

Parole chiave

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bankruptcy creditor standing assignment of debt proof Gazzetta Ufficiale notice active legitimacy bankruptcy assignment contract missing validità della cessione del credito legittimazione attiva degli eredi credito ipotecario

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l.fall.
Art. 38 D.Lgs. n. 385/1993
Art. 58 D.Lgs. n. 385/1993
130/1999 e dell’art. 58 del D.Lgs.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
art. 1264 c.c

Giurisprudenza citata

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Testo completo

/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18289/2022 R.G. proposto da FEDAIA SPV SRL, e per essa in qualità di mandataria JULIET SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato BIOCCA GAETANO (BCCGTN64P27L103V), domicilio digitale: gaetano.biocca@pec.studiolegalebiocca.it -ricorrente- contro FALLIMENTO SPAZIO 5 SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato D'ATTORRE GIACOMO (DTTGCM76S30F205V) unitamente all'avvocato DI EUGENIO LUCA (DGNLCU67A01L103G), domicilio digitale: giacomo.dattorre@legalmail.it luca.dieugenio@pec-avvocatiteramo.it -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TERAMO n. 9523 /202 2 depositatoi l 09/06/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Fedaia SPV s.r.l. chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento Spazio 5 s.r.l. per la somma di € 2.081.002,86 oltre interessi di mora maturati e maturandi, con prelazione ipotecaria, in forza del contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato dalla società in boniscon la Banca delle Marche s.p.a. 1.1. – Nel progetto di stato passivo i l credito veniva escluso per «violazione del limite di finanziabilità dell’80% di cui all’art.38 del D. Lgs. n.385/1993 (TUB) e della Delibera CICR del 22/04/1995».Con le osservazioni Fedaia chiede va , in subordine, la conversione del contratto di mutuo fondiario in finanziamento ipotecario ordinario.

I l Giudice Delegato decideva in conformità alla proposta dei curatorifallimentari. 1.2. –Fedaia, tramite la mandataria Juliet s.p.a., proponeva opposizione ex art.98 l.fall. insistendo per l’ammissione del credito in via ipotecaria-fondiaria o in subordine , previa « riqualificazione del contratto di mutuo fondiario quale mutuo ipotecario ordinario», ovvero « conversione del contratto » in ordinario mutuo finanziario ipotecario, con la prelazione ipotecaria. 1.3. – Nel costituirsi in giudizio la c uratela fallimentare, eccepiva anche la « carenza di legittimazione attiva dell’opponente», per mancanza di prova dell’effettiva titolarità del credito azionato, di cui era stata dedotta la cessione, dopo l’avvio della risoluzione di Banca delle Marche s.p.a. in Amministrazione straordinaria, all’ente-ponte denominato Nuova Banca delle Marche s.p.a.e poi a Fedaia ai sensi dell’art. 4, l. n. 130 del 1999. 1.4.

– Il Tribunale di Teramo ha rigettato l’opposizione per difetto assoluto di provadella titolarità del credito in capo a Fedaia, non essendo stati prodotti né il contratto di cessione, né l’avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U. ( formalità che non sarebbe stata comunque sufficiente a dimostrare la cessione e il contenuto del contratto), non potendo trar si alcuna prova dalla successiva produzione,in data 2 dicembre 2021 , di « un prospetto contenente un elenco di una serie di crediti (per giunta non adeguatamente identificati) “oggetto di cessione” (non si comprende, tuttavia, tra quali soggetti)», posto che Fedaia non risulta va « neanche menzionata nel documento autenticato dal Notaio». 1.5.

– F edaia, tramite la mandataria Juliet, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. –Con l’unico motivo («Violazione o falsa applicazione degli artt. 1260, 1262, 1264 e 2697 c.c. nonché dell’art. 4 della L. n. 130/1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.») il ricorrente deduce che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non poter assurgere a fonte di prova del credito né l’avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U. né la produzione documentale effettuata dall’opponente il2 dicembre 2021, senza considerare che «nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia (...) ha la funzione di esonerare dalla notificazione in generale stabilita dall’art. 1264 c.c.»e che « il mero deposito della domanda di ammissione al passivo da parte del cessionario nel fallimento del debitore ceduto (…) è di per sé idonea a superare qualsivoglia questione di opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto e dei terzi (...) valendo come equipollente rispetto sia alla notifica della cessione sia alla pubblicazione degli avvisi di cui all’art. 58, comma 2, TUB, in quanto idonea a consentire al Curatore di essere al corrente dell’intervenuta cessione»; i l tribunale avrebbe « erroneamente aderito alla prospettazione di parte della giurisprudenza di merito per cui, in tema di onere della prova in ordine alla titolarità dei crediti interessati da operazioni di cartolarizzazione, non sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco», mentre la prova del passaggio del credito dalla Banca cedente alla cessionaria sarebbe stata ad abundantiam fornita con l’“ atto di deposito a rogito del Notaio Dario Restuccia” allegato quale doc. 6 alla memoria conclusionale della ricorrente, dal quale sarebbe evincibile il numero del rapporto da cui deriva il credito per cui è causa. 2.1.

– La censura è inammissibile innanzitutto per difetto di specificità. Il tribunale ha chiaramente accertato la mancata produzione del contratto di cessione e dell’avviso di pubblicazione in G.U. A fronte di una simile ratio decidendi, la trascrizione in ricorso del contenuto del suddetto avviso non può essere presa in considerazione, non essendo accompagnata da alcun riferimento circa il tempo e il luogo processual e d ella sua eventuale allegazione, che certamente non può avvenire per la prima volta in sede di legittimità. 2.2. –Quanto alle ulteriori produzioni documentali, il motivo si risolve in una contestazione dell’accertamento del quadro probatorio che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass.

Sez. U, 34476/2019, Cass. 5987/2021, 37382/2022), poiché il relativo sindacato richiederebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione impugnata e le risultanze istruttorie scrutinate dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 30290/2023, 2001/2023, 205/2022, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). Di certo, con il ricorso per cassazione la parte non può pretendere di contrapporre la propria valutazione del materiale istruttorio a quella formulata d a l giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022). 2.3.

–E’ allora appena il caso di aggiungere, in diritto, che i n tema di cessione di crediti in blocco, ove il debitore ceduto (compreso il curatore fallimentare) contesti l'esistenza de l contratto, ai fini della prova della titolarità del credito non è sufficiente la notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 , dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specie se avvenuta su iniziativa della parte cedente (ex multis, Cass. 17944/2023, 28790/2024).

In altri termini, ove una parte agisca nella veste di cessionari o in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l’ipotesi in cui il debitore ceduto c ontest i unicamente l’inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall’ipotesi in cui ad essere contestata sia l’esistenza stessa della cessione, come nel caso in esame. Se infatti, n el primo caso , l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione – sempre che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. 17944/2023)– nel secondo , invece, la contestazione investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell’obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d’ufficio (Cass.

Sez. U, 2951 /2016 ; Cass.11744/2018, 16814/2024). In tal caso, dunque, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto – nell'ambito del quale la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire, come detto, un valore indiziario – e tale accertamento, in quanto operato dal giudice del merito ed al medesimo riservato, traducendosi in una valutazione del materiale probatorio concernente l’esistenza della cessione, risulterà, ove, come nel caso di specie, adeguatamente motivato, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 28790/2024, 4277/2023), se non nei ristretti limiti entro i quali è ancora possibile tale sindacato, ma sicuramente non deducendo la violazione o falsa applicazione di una norma di legge(Cass. 391/2025). 3.

– Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso se gue la condanna alle spese come da dispositivo. 4. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif