Cassation court dismisses appeal regarding creditor standing in bulk debt assignment due to insufficient documentary proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Yoda Spv Srl's opposition to the bankruptcy estate of Eps Datacom Srl. Yoda, acting as a bulk creditor assignee, failed to provide the specific contract of assignment required to prove its substantive legitimacy for the disputed bank account balances. The court emphasized that a public gazette notice alone is insufficient and that the burden of proof for creditor standing remains on the assignee absent explicit recognition by the debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98 l.fall.; Art. 4, 7 l. n. 130/1999; In bulk debt assignments, the assignee must prove substantive legitimacy through the specific assignment contract, as a public gazette notice is insufficient without explicit debtor recognition.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18181/2022 R.G. proposto da YODA SPV SRL, rappresentata da INTRUM ITALY SPA , elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE TECNICA N 177, presso lo studio dell’avvocato CRIVELLARI FRANCESCA (CRVFNC74E52A509D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO EPS DATACOM SRL -intimato- avverso il DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 1667 /2022 depositat o il 16/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA. FATTI DI CAUSA 1.
–Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. allo stato passivo del FallimentoEPS DATACOM s.r.l., proposta da YODA SPV s.r.l., quale cessionaria in blocco di crediti ceduti pro-soluto da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. ex artt. 4 e 7 , l. n. 130 del 19 99, contro l’esclusione del credito chirografario di € 145.566,37 derivante dal saldo passivo di due c/c. 1.1. – Il tribunale d à atto che YODA avev a originariamente prodotto copia degli estratti conto e dell’ avviso di cessione pubblicato in G.U. ex art. 58 , co mma 2 , TUB (con tenente un link ipertestuale alla elencazione delle posizioni oggetto di cessione), nonché, in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, «una dichiarazione rilasciata da un funzionario di Banca IntesaSanPaolo nella quale si attesta che EPS DATACOM s.r.l.
è intestataria dei rapporti di conto corrente … indicati in G.U. e oggetto di cessione» ed infine «una dichiarazione sottoscritta “per procura” dalla stessa YODA … nella quale è riportata una “tabella di raccordo dei rapporti”», giustificando la «mancata corrispondenza dei numeri dei conti correnti con i rapporti di c/c indicati nella domanda di ammissione al passivo» con il fatto che, «al passaggio a sofferenza della posizione, questi ultimi erano stati estinti poiché presentavano un saldo negativo, e contestualmente riaperti con una partita tecnica a sofferenza per ciascun c/c, corrispondente a quella indicata nella dichiarazione della Banca e in G.U.». 1.2.
–In proposito il tribunale ha osservato : che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo del diritto fatto valere, il cui onere della prova grava sull’attore, essendo rilevabile d’ufficio il difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (Cass. Sez. U, 2951/2016); che in caso di cessione in blocco di crediti occorre la prova documentale della legittimazione sostanziale, a meno che il convenuto non l’abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (Cass. 24798/2020, 4453/2018 in caso di OSP e cartolarizzazione); che l’estratto pubblicato in G.U.da solo non è sufficiente, dovendo essere prodotto il contratto di cessione, a meno che esso consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione; che, nel caso di specie , « la documentazione allegata dall’opponente, se, da un lato, appare astrattamente idonea a dimostrare che i rapporti di c/c identificati con i nn. (…) siano stati oggetto di cessione (considerato l’avviso in G.U. e la lista dei crediti allegata nonché la dichiarazione firmata da funzionario della banca cedente, nella quale si da atto della cartolarizzazione di quelle specifiche posizioni debitorie), viceversa è del tutto carente per quanto concerne la pr ova della corrispondenza dei predetti rapporti con quelli azionati con la domanda di ammissione al passivo e nella documentazione bancaria allegata all’insinuazione», non potendosi attribuire «alcun rilievo probatorio alla dichiarazione di “ raccordo ” tra i predetti rapporti, in quanto unilateralmente formata dalla stessa opponente, non essendo pertanto raggiunta, in termini di certezza , la prova dell’avvenuta cessione» a YODA «dei crediti per cui è stata chiesta l’insinuazione al passivo del fallimento». 2.
–YODA, rappresentata da INTRUM Italy s.p.a., impugna la decisione con ricorso per cassazione in due motivi, illustrato da memoria. Il Fallimento intimato non svolge difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo si denunzia la violaz ione e fa l sa applicazione degli artt. 1260, 1262, 1264, 1189, 2729, 2697 c.c., 100, 115 c.p.c., 58 TUB e 4 , l . 130/99 , sul rilievo che la dichiarazione unilaterale della cessionaria circa la diversa numerazione delle posizioni avrebbe natura confessoria, che la giustificazione del cambio di numerazione era confermata dalla documentazione prodotta e che lo stesso curatore «nel proprio parere allegato allo stato passivo»aveva dato atto della pendenza di un giudizio per l’accertamento negativo del credito di cui al saldo dei c/c in questione, promosso dal fallito in bonis e riassunto dalla curatela fallimentare, nel quale Intesa SanPaolo era rimasta contumace e si era invece costituita la cessionaria YODA, senza che il curatore ne avesse eccepito il difetto di legittimazione passiva. 2.2.
– Il secondo mezzo lamenta omesso esame di fatto decisivo ex art. 2360 n. 5 c.p.c. con riguardo alla prova della cessione, in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c. nonché 116 c.p.c. 3. – I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. 3.1. – Al di là della rubrica , entrambi si risolvono in una censura della valutazione del compendio probatorio documentale che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019, Cass. 5987/2021, 37382/2022), poiché il relativo sindacato richiederebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione impugnata e le risultanze istruttorie scrutinate dal giudice di merito (ex plurimis, Cass.
Sez.U, 28220/2018; Cass. 30290/2023, 2001/2023, 205/2022, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). 3.2. – Al riguardo è o pportuno rammentare i consolidati principi in base ai quali:
i) la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 25188/2017, 28916/2020); ii) il giudice di merito che attinga il proprio convincimento da quelle prove ritenute più attendibili non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 9662/2001, 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 32505/2023), ń a confutare ogni singola deduzione delle parti medesime (Cass. 42/2009, 11511/2014,16467/2017, 33091/2018, 41101/2021, 30290/2023), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 13359/1999, 1374/2002, 12121/2004, 17145/2006, 5586/2011, 25509/2014, 3126/2021, 29860/2022, 956/2023); iii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre a quella del giudicante la propria valutazione del materiale istruttorio, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022); iv) il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l' onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – e non anche ove si contesti, come nella specie, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass.
Sez. U, 16598/2016; Cass.26366/2017, 13395/2018, 26769/2018, 1634/2020, 17313/2020, 11362/2024);
v) la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un diverso valore o il valore assegnato a una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure l’abbia valutata secondo il suo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a una specifica regola di valutazione; quando invece si deduca, come in questo caso, che il giudice ha mal esercitato il proprio apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione inferiore al “minimo costituzionale” enucleati da Cass.
Sez. U, 8053/2014 (cfr. Sez. U, 34474/2019 e 20867/2020; Cass. 2001/2023) che qui sicuramente non ricorrono. 3.3. – A ciò si aggiunga che la dichiarazione unilaterale dell’opponente non assume valore confessorio, in quanto a sé favorevole, e che la deduzione relativa alla pendenza di altro giudizio ordinario risulta questione nuova,come tale inammissibile. 4. –Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovu