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Ordinanza — n. 21912/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal violation grounds and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21912/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Sa.Co s.r.l. bankruptcy inadmissible. The appellant argued for the nullity of the appellate judgment regarding interest capitalization and contract date errors, but the court found no violation of constitutional or procedural minimums. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 112, 132, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 111, sesto comma Cost.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to demonstrate a violation of the constitutional minimum of reasoning or if it improperly challenges factual findings reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility interest capitalization legality constitutional minimum reasoning factual findings review contract conclusion date credito nel fallimento compensazione nel fallimento offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 132, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 111, sesto comma Cost.
Art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass.
Cass. 16 maggio 2024, n. 13621
8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass.
Cass. 11 aprile 2024, n. 9807
13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass.
Cass. 7 marzo 2024, n. 6127
9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127).
Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n.
Cass., 23 settembre 2016, n. 18715
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12916/2022R.G. proposto da Fallimento Sa.Co s.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso d a ll’ avv. Antonio Rusinenti -ricorrente - contro Siena NPL 2018 s.r.l., rappresentata da lla DoNext s .p. a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Arlenghi -controricorrente - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. -intimato - Fallimento di Moschillo Saverio -intimato - Fallimento della Biver s.r.l. in liquidazione -intimato - Oggetto:contratti bancari Fallimento della Regia s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 383 /202 2 , depositata il 3 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -il Fallimento della Sa.Co s.r.l. prop o ne ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositat a il 3 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il credito della Banca Monte dei Paschi di Siena, ceduto nelle more del giudizio di appello alla Siena NPL 2018 s.r.l.,nei confronti del Fallimento di Saverio Moschillo, quale saldo del conto corrente n. 41416,36,nella (maggior) somma di euro 1.416.494,05, confermando nel resto la sentenza impugnata la quale, per quanto interessa in questa sede, aveva accertato il credito della banca nei confronti della predetta Sa.Co s.r.l. in euro 205.581,21, quale saldo del conto corrente n. 39816/81; -dall’esame della sentenza di appello si evince che la correntista Sa.Co s.r.l.

– poi fallita nelle more del giudizio di secondo grado – aveva dedotto l’invalidità del contratto per carenza del requisito formale, la illegittimità delle clausole relative alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi, alle commissioni e spese e allo jus variandi , l’illegittimità del recesso, non assistito da preavviso e da giusta causa, e l’illegittima segnalazione della correntista presso la Centrale Rischi, con conseguente domanda restitutoria e risarcitoria; -la Corte di appello ha disatteso i relativi motivi di gravame escludendo sia la contestata invalidità del contratto e delle sue clausole, sotto i profili denunciati, sia l’illegittimità del recesso e della segnalazione alla Centrale Rischi; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resist e con controricorso la DoNext s.p.a., quale mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l.; -gli altri soggetti intimati non spiega no alcuna difesa; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello vertente sulla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi; - evidenzia, in proposito, l’errore della Corte territoriale, la quale ha applicato alla relativa clausola la disciplina prevista dalla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000per i contratti conclusi dopo la sua entrata in vigorebenché la doglianza si fondasse sull’allegazione della anteriorità dell’accensione del rapporto rispetto a tale data e vertesse sulla validità dell’adeguamento della clausola operato dalla banca ai sensi dell’art. 7 della predetta delibera; -censura sostanzialmente analoga è formulata con il secondo motivo in relazione al diverso paradigma rappresentato dalla violazione degli artt. 120 t.u.b. e 7 Del.

C.I.C.R. 9 febbraio 2000; -osserva, in proposito, che la banca non aveva ritualmente provveduto all’adeguamento delle condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di tale delibera, così come imposto dall’art. 7 della medesima, atteso che le nuove condizioni contrattuali, comporta ndo un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate stante la invalidità della clausola originaria, richiedevano la specifica approvazione della correntista e non già la mera comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i ; - la Corte di appello ha argomentato la sua decisione sul punto rilevando che il contratto era stato concluso in data 28 giugno 2001 e che la clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi era legittima essendo stata assicurata, nel rispetto delle prescrizioni della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, il criterio della medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice di merito, per cui la sentenza impugnata si sottrae al denunciato vizio motivazionale, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere osservato (cfr.

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127). - nella parte in cui la ricorrente si duole del l’errore che la Corte di appello avrebbe commesso nell’individuare la data di conclusione del contratto, la censura si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie operatadal giudice di merito che, investendo un accertamento a questi riservato, non può essere sindacat a in questa sede; - può aggiungersi che il travisamento del contenuto oggettivo della prova,dedotto dalla ricorrente, sussiste in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. p roc . c iv . ovvero se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti nell’impugnazione per violazione dell'art. 360, n. 4 o n. 5, cod. p roc . civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr.

Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792); -nessuno di tali paradigmi, tuttavia, è stato invocato dal la ricorrente; -ne consegue, altresì, che la doglianza articolata con il secondo motivo non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito –il quale ha affermato che il contratto era stato concluso in data 28 giugno 2001 – quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile , del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione (cfr.

Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello