Cassation court allows Postal Bonds claim by ruling that 1986 interest rate decrees override original bond terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Poste Italiane's appeal against a lower court that had rejected the claim for the difference between advertised and actual Postal Bond interest rates. The lower court had prioritized the original bond terms over subsequent Ministry decrees, but the Supreme Court found the statutory interest rate changes to be legally binding and superior to the written conditions on the bond. Consequently, the original judgment was quashed and the case remitted for a new trial based on the correct application of the 1986 regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986: Statutory interest rate decrees issued by the Ministry of Finance prevail over original bond terms and conditions printed on the title, establishing a mandatory rule that supersedes private agreements regarding interest calculations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7290/2023R.G. proposto da Poste Italiane s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d a gli avv. Carlo Mirabile e Gianluca Brancadoro -ricorrente - contro Chiappetta Michele, rappresentatoe difeso da ll’avv. M ichela Izzo -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 236/2023, depositata il 19 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Poste Italiane s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , depositat a il 19 gennaio 2023,di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza Oggetto:buoni postali - serie “P” -ius variandi del Giudice di Pace di Arienzo che la aveva condannata al pagamento in favore di Michele Chiappetta della somma di euro 3.997,00,a titolo di rimborso della maggior somma spettante relativaa un buono postal e fruttifero; -il Tribunale ha riferito che con la domanda introduttiva l’attore aveva allegato che era statoessere titolare di un buono postal e facent e parte della serie Pe che, alla scadenza, aveva ricevuto una somma inferiore a quella asseritamente richiesta in applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo del titolo; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto tale domanda; - ha, quindi, disatteso il gravame dell’odierna ricorrente ritenendo che le indicazioni presenti sul retro deltitolo prevalessero sulle condizioni previste dal d.m. 13 giugno 1986 , emanato in epoca successiva all’acquisto del titolo medesimo, avuto riguardo , in particolare, alla vincolatività delle condizioni originariamente stabilite e alla mancata comunicazione all’investitore della variazione in senso a questi sfavorevole dei tassi di interesse; -il ricorso è affidato a u n unico motiv o ; -resiste con controricorso Michele Chiappetta ; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 4, 5, e 6 d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986 e 1339 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi relativi ai buoni postali, serie «P», emessi in epoca antecedente al 1986, dovessero essere liquidati in misura pari a quella indicata a tergo degli stessi, non essendo soggetto ad alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi di interesse disposta dal predetto decreto ministeriale; -il motivo è fondato; - l’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, nella sua versione originaria , stabilisce che:
«1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata invigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, peri quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergodei medesimi»; -tale norma è stata così modificata dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460 , conv. con modif., nella l. 25 novembre 1974, n. 588: «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto delMinistro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piùdelle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buonidelle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione delsaggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli dellanuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sulmontante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decretoprevisto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimentodell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montantematurato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; taletabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loroemissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari deibuoni stessi presso gli uffici postali»; -in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d . Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 così recita:«1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buonipostali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presentedecreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’attodel rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buonimedesimi»; -il successo art. 5 aggiunge che: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttifericontraddistinti con la lettera “Q”, …i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.
2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degliuffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura“Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovitassi»; - dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione , mentre successivamente– e fino all’abrogazione dell’articolo 173, d.P.R. n. 156 del 1973 – operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente un o i us variandi , esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anchein peius sui rapporti in corso ; - tale assetto normativo, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneoa sostituire exart. 1339 cod. c iv . l e statuizioni negoziali dell e parti (cfr. , per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748); - ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie «P»precedentemente collocata sul mercato; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alTribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese