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Ordinanza — n. 21801/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling due to external res judicata on contract validity preventing re-litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21801/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's dismissal of the plaintiff's appeal against a default judgment. The plaintiff argued that the lower court erred by ignoring an existing, irrevocable default judgment regarding the balance of the same invoices, which established res judicata on the contract's validity. The court held that the prior judgment on the balance created a binding precedent on the existence of the underlying obligation, rendering the current dispute on contract validity inadmissible. Consequently, the appeal was allowed only to the extent of recognizing this external res judicata, and the case was remitted to the Second Instance Court for a new decision respecting the established legal certainty.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.: The irrevocability of a default judgment on the balance of the same invoices establishes external res judicata regarding the validity of the underlying obligation, precluding re-litigation of the contract's existence in subsequent proceedings.

Parole chiave

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external res judicata default judgment contract validity preclusion principle remittitur procedure foglio di malattia credito di contributi contratto di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Con il primo motivo di ricorso si denunciano«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.
Art. 324 c.p.c.
e dell’art. 324 c.p.c. (art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697c.c.
Art. 101 c.p.c.
art. 2909 c.c
Con il primo motivo di ricorso si denunciano«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 324 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 19113/2018
Cass. nn. 19113/2018; 28318/2017).
Cass. nn. 28318/2017
Sezioni unite n. 4510/2006
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4830/2024R.G. proposto da -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 2 4 /20 2 3 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 3.2.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA LaboratorioAnalisi S anta L ucia S.a.s. di D i P iano Enrica C. [ Laboratorio Analisi S.a.s. ] chiese e ottenne nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Salerno [ASL Salerno] decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo capitale di € 14.495,66, oltre agli accessori, asseritamente maturato a credito a titolo di acconto del 70% sul corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate nei mesi di novembre e dicembre 2007 , in regime di accreditamento, in favore degli assistiti de l servizio sanitario pubblico.

L’Azienda Sanitaria notificò opposizione al decreto ingiuntivo, che venne accolta dal Tribunale di Salerno, sul presupposto della mancanza di prova della stipulazione del contratto nella forma scritta richiesta dalla legge a pena di nullità, previo rilievodella tardiva produzione documentale a tal fine effettuata dalla convenuta-opposta. Laboratorio Analisi S.a.s. propose contro la sentenza di primo grado impugnazione, che venne tuttavia respinta dalla Corte d’Appello di Salerno, anche disattendendo l’eccezione di giudicato esterno sollevata all’appellante allegando il fatto che non era stata proposta opposizione contro altro decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dell’importo a saldo delle medesime fatture.

Contro la sentenza della Corte territoriale Laboratorio Analisi S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. ASL Salerno si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa n e l terminedi legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». La ricorrente contesta al la Corte territoriale di avere disatteso l’eccezione di giudicato esterno nonostante la constatata irrevocabilità di altrodecreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo de l corrispettivo riferito alle medesime prestazioni dei mesi di novembre e dicembre 2007.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Si deve innanzitutto sgomberare il campo dall’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sul presupposto di un illegittimo frazionamento in più azioni di una domanda che avrebbe potuto essere svolta in un unico processo. Eccezione sollevata, peraltro, non con riguardo alla presentazione di due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo riferiti l’ uno all’acconto e l’altr o al saldo delle medesime fatture emesse per le prestazioni rese nel novembre e nel dicembre del 2007; bensì con riguardo alla possibilità di presentare un unico ricorso relativo al pagamento sia dell’acconto oggetto di questa causa, sia del corrispettivo allora già maturato anche per il pagamento delle prestazioni rese nel settembre del 2007.

Inammissibile è, a ben vedere, proprio l’eccezione, perché basata sull’allegazione di circostanze di fatto(l’esistenza di altro ricorso per ingiunzione relativo ad altro credito, scaturito dal medesimo rapporto e presentato quando era gi à maturato anche il credito per cui è causa nel presente processo) che non risultano essere state sottopost e all’esame del giudice del meritoe che non possono essere introdotte in causa nel giudizio di legittimità. 2.2.Nel merito della questione sollevata da questo motivo di ricorso, si deve ribadire quanto anche recentemente statuito da questa stessa Corte:

«il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio». (Cass. n. 25180/2024, che cita, a sua volta, Cass. n. 22465/2018, aggiungendo la precisazione che «il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del creditoprecedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione»; conf.

Cass. nn. 19113/2018; 28318/2017). Applicati tali principi al caso qui in esame,è evidente che l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo comportala formazione del giudicato sul la validità della fontedella relativa obbligazione, che corrisponde al medesimotitolo posto a fondamento anche della domanda d i pagamento dell’accontoesposto nelle medesime fatture. Devono invece ritenersi superati o non pertinenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata. In particolare, la sentenza delle Sezioni unite n. 4510/2006 si occupò deiben diversi t em i dell’ eventuale efficacia di giudicato del parziale rigetto della domanda nel giudizio monitorio e della proponibilità di una successiva domandaper il residuo in caso di ricorso parziale (per esempio richiesta di ingiunzione per il pagamento del capitalee degli interessi legali, con successiva domanda per il risarcimento del maggior danno da svalutazione).

Ebben e , in tale contesto, le Sezioni u nite, hanno tenuto fermo che il decreto ingiuntivo, « divenuto definitivo per la mancata opposizione dell ’ intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda», stabilendo che «non l’ha, invece, per la parte con cui l’ha respinta, perché la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento».

3. Il secondo motivo denuncia«nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». La ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia colto i motivi effettivi dell’atto di appello ed abbia omesso di esaminare il contenuto della domanda , volta all’accertamento della «non nullità» del rapporto sussistente tra le parti, come tale mai oggetto di contestazione.

3. Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e degli artt. 101, 112, 115 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4 , c.p.c.». Con questo motivo la ricorrente censura il giudizio espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla ritenuta mancanza di prova dell’accreditamento e di un valido rapporto contrattuale tra le parti.

4. I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall’accoglimento del primo, che comporta il riconoscimento del giudicato esistente sulla validità del rapporto tra ricorrente e ASL Salerno, la quale non potrà essere rimessa in discussione dal giudice del rinvio.

5. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti i due rimanenti motivi, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Salerno, che dovrà provvedere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, rispettando il giudicato esterno formatosi sulla validità del rapporto instauratosi tra le parti. P.Q.M La Corte: accoglie ilprimo motivo ricorso, assorbiti i motivi secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno per decidere , in diversa composizione, anchesulle spese del presente