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Ordinanza Interlocutoria — n. 21779/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands postal bond case to lower court for public hearing on prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21779/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Poste Italiane against the Second Instance Court's rejection of the investor's claim. The investor argued that the lack of a specific information sheet prevented timely knowledge of the bond's maturity, while the postal service contended that sector regulations fixed these conditions and the investor was aware of the prescription period. The Court deemed the legal issues raised by the appellant too complex for written proceedings, necessitating a public hearing to properly evaluate the prescription defense.

Regesto Legislator

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Art. 375 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: When legal questions regarding prescription and the application of specific sector regulations are of particular relevance, the Court of Cassation may order the case to be heard in public session rather than decided on written submissions.

Parole chiave

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prescription defense postal bonds information sheet delivery public hearing order commercial practice misconduct investment contract Cassation procedure finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 1175 cod. civ.
Art. 1339 cod. civ.
Art. 1374 cod. civ.
Art. 1375 cod. civ.
Art. 2598 cod. civ.
Art. 2935 cod. civ.
Art. 2946 cod. civ.
art. 2598 cod. civ
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14302/2024R.G. proposto da Poste Italiane s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d a gli avv. Anita Corigliano e Alessia Baroni -ricorrente - contro De Vito Antonio, rappresentatoe difeso da ll’avv. Francesco Monetti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5360 /202 3 , depositata il 19 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - la Poste Italiane s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 19 dicembre 2023, di reiezione del suo appello per la riforma dell ’ordinanza del Oggetto:buoni postali - prescrizione -obbligo di consegna del Foglio Informativo Analitico locale Tribunale che la aveva condannata al pagamento in favore di Antonio De Vito della somma di euro 23.000,00, oltre interessi,a titolo di rimborso di n. 23 buonipostali fruttifer i ; - la Corte di appello , dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea sul fondamento dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha disatteso il gravame evidenziando che quest’ultima non aveva adempiuto all’obbligo previsto dalla normativa di settore di consegnare all’investitore il Foglio Informativo Analitico, descrittivo delle principali caratteristiche dell’operazione di investimento, e che tale condotta costituiva fonte di responsabilità, oltre a integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso Antonio De Vito ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei dd. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000 e Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 ottobre 2004e degli artt. 1175, 1339, 1374 e 1375 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che non era stato consegnato al sottoscrittore alcun foglio informativo al momento dell’investimento e che, conseguentemente, questi non era stato posto in condizione di conoscere la scadenza dei titoli e di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso; - aggiunge, in proposito, che le condizioni cui soggiacciono i buoni postali fruttiferi in oggetto erano fissate nella relativa normativa di settore, per cui l’investitore era tenuto a conoscere il dies a quoper il computo del termine di prescrizione concernente il diritto al rimborso dei titoli; - con il secondo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2598 cod. civ., per aver la Corte di appello negato che fosse avvenuta la consegna del foglio informativo eomesso di considerare il decorso del termine previsto dalla legge per la conservazione dei documenti; -con l’ultimo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo, avuto riguardo al fatto che i danni allegati si erano verificati nel momento in cui l’operazione era stata posta in essere; - questo Collegio osserva che l e question i interessat e da i motivi di ricorso si presentano di particolare rilevanza e rend ono opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e ne dispone la trattazione in