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Ordinanza Interlocutoria — n. 21777/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to overlapping substantive issues with another pending proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21777/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a new hearing. The appellant argued that the lower court erred in finding the postal bonds were not delivered, claiming the investor knew the terms and the damage claim for the informational sheet was time-barred. The court determined these substantive legal questions were identical to those already raised in a separate, ongoing proceeding, necessitating a unified resolution.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When substantive issues in a cassation appeal are substantially identical to those in another pending proceeding, the court shall remand the case to a new hearing to await the decision on the other matter.

Parole chiave

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remand for unity of judgment overlapping substantive issues procedural economy principle pending parallel proceedings cassation remand order finzione di notifica postale risarcimento del danno restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
art. 2598 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 18229 del 10 luglio 2025
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14840/2024R.G. proposto da Poste Italiane s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d a gli avv. Anita Corigliano e Alessia Baroni -ricorrente - contro Galasso Anna Maria, rappresentatae difesa da ll’avv. Nicola De Carlo -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di Potenza n. 1748 /202 3 , depositata il 27 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Poste Italiane s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Potenza, depositatail 27 dicembre 2023, che, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace, ha revocato il Oggetto:buoni postali - obbligo di consegna del Foglio Informativo Analitico-violazione decreto con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di Anna Maria Galasso la somma di euro 2.000,00, a titolo di rimborso di tre buoni postali fruttiferi e la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultima di identico importo a titolo di risarcimento dei danni per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico; -la Corte di appello ha accolto il gravame della società in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione della domanda di adempimento contrattuale; - ha, tuttavia, ritenuto fondata la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligazione di consegna del Foglio Informativo Analitico, proposta in via subordinata, condannando la società al pagamento di unimporto corrispondenti al valore dei titoli il cui rimborso era stato negato per prescrizione del relativo diritto; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso Anna Maria Galasso ; -la ricorrente d eposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei dd. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000 e Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 settembre 2002, degli artt. 1175, 1339, 1374e 1375 cod. civ., 115-117 t.u.b. e 21- 23 t.u.f., per aver la sentenza impugnata ritenuto che non era stato consegnato al sottoscrittore alcun foglio informativo al momento dell’investimento e che, conseguentemente, questi non era stato posto in condizione di conoscere la scadenza dei titoli e di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso; - aggiunge, in proposito, che le condizioni cui soggiacciono i buoni postali fruttiferi in oggetto erano fissate nella relativa normativa di settore, alla cui conoscenza l’investitore era tenuto , per cui il danno lamentato non poteva essere ricondotto alla mancata consegna del foglio informativo; - sottolinea l’erroneo riferimento agli obblighi informativi previsti dal testo unico bancario e dal testo unico finanza, in quanto non applicabili all’attività di raccolta del risparmio postale; - con il secondo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2598 cod. civ., per aver il Tribunale negato che fosse avvenuta la consegna del foglio informativo e omesso di considerare il decorso del termine previsto dalla legge per la conservazione dei documenti; -con l’ultimo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo, avuto riguardo al fatto che i danni allegati si erano verificati nel momento in cui l’operazione era stata posta in essere; -questo Collegio rileva che le question i interessat e da i motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto di altro procedimento, iscritto al n.r.g. 12321/2024, discusso all’odierna adunanza e rinviato alla pubblica udienza in ragione del valore nomofilattico di tali questioni (con ordinanza n. 18229 del 10 luglio 2025), per cui appare opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento in attesa della decisione di quello dinanzi menzionato P.Q.M La Corte rinvia la cau