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Ordinanza — n. 21775/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after appellate judgment was overturned in revocation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21775/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost standing after a prior revocation judgment was overturned. The appellant, ARIM, had previously sued the Consorzio Giardini del Pescaccio regarding land rights acquired from the City of Rome, but the appellate court had already dismissed the revocation action. The Court ruled that since the appellate decision was subsequently annulled, the object of the revocation proceedings ceased to exist, thereby extinguishing the appellant's interest in pursuing the current cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 336, comma 2, c.p.c.; Art. 395, c.p.c.: When a judgment subject to revocation is annulled by the Supreme Court, the revocation proceedings lose their object, resulting in a loss of standing for the appellant.

Parole chiave

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loss of standing revocation proceedings supreme court annulment interest to act inadmissibility quota di comproprietà azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari regime della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336, comma 2, c.p.c.
Luigi D’Orazio dipendente, con rinvio o senza, la sentenza oggetto di ricorso non può più essere considerata esistente, e ciò in applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c.
Art. 395, c.p.c.
La sentenza della Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’azione di revocazione ex art. 395, primo comma, n.
art. 15 c.p
37 e s.m.i., dell’ art. 15 c.p.c.
art. 395 c.p
10255) per cui, in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, qualora in pendenza del giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 16/4/2024, n. 10255
La ricorrente ha correttamente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale (Cass., sez. 1, 16/4/2024, n. 10255) per cui, in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, qualora in pendenza del giudizio di revocazione ex art.
Cass. n. 27946 del 2023
Cass. n. 27857/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16280/2020r.g. proposto da: Società ARIM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. Alessandra Piccinini, laqual e dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, presso lo studio dell’Avv. Marco Giustiniani. -ricorrente- CONTRO Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al 2RG n. 16280/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio controricorso,dall’Avv. Domenico Rossi, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliatapresso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21. -controricorrente- Consorzio Giardini del Pescaccio, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Cortedi appello di Roman. 947/2020, depositata il 6/2/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2025 dal Consigliere dott.

Luigi D’Orazio RILEVATO CHE: 1.In data 4/12/1993, con la deliberazione comunale n. 428, il commissario straordinario del Comune di Roma approvava un progetto di lottizzazione, di cui faceva parte la particella di cui al foglio 413, allegato 589, n. 1359, ex 1313 b, contraddistinta nel perimetro della Convenzione urbanistica. Il 21/6/1994 la società Immaurec s.r.l., con atto unilaterale di cessione, cedeva a titolo gratuito al Comune di Roma le aree aventi destinazione pubblica in forza del progetto di lottizzazione. Tra le stesse vi era la particella 1359 e la strada in essa compresa.

Il Comune di Roma accettava la cessione a titolo gratuito con la delibera del consiglio comunale del 14/2/1995. 3RG n. 16280/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio In data 15/5/1996, con atto notarile trascritto il 28/5/1996, veniva stipulata la convenzione con il Comune di Roma, perfezionandosi quindi la cessione in suo favore. La convenzione prevedeva la realizzazione da parte del Consorzio Giardinidel Pescaccio delle opere di urbanizzazione primaria e parte delle operedi urbanizzazione secondaria.

2. A seguito del fallimento della società Immaurec, la società Esaleasing ne acquistava l’intero compendio immobiliare per il prezzo di lire 5.050.000.000, comprensivo dei terreni oggetto di lottizzazione. Tale acquisto veniva effettuato dalla Esaleasing sulla base di un contratto di leasing finanziario sottoscritto con la ARIM s.r.l. La particella era detenuta dall’ARIM, che non la metteva a disposizione né del Consorzio, né del Comune di Roma.

3. Per tale ragione il Consorzio Giardini del Pescaccio citava in giudizio la ARIM e la UBI Leasing, chiedendo la condanna in via principale dell’ARIM al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore per il mancato utilizzo della strada di accesso al comprensorio di lottizzazione, la declaratoria del diritto di accedere alla strada insistente sulla particella 1359, nonché la condanna, in via subordinata, del Comune di Roma al risarcimento dei danni per l’impossibilità di completare le opere di urbanizzazione.

4. Si costituiva in giudizio il Comune di Roma proponendo domanda riconvenzionale nei confronti dell’ARIM e della società Esaleasing, per il riconoscimento della proprietà della particella 1359, pervenuta al Comune con rogito del 10/5/1996.

5. Il tribunale di Roma,con sentenza n. 7266 del 2011 , rigettava la domanda principale del Consorzio sia nei confronti della società ARIM che del Comune di Roma. 4RG n. 16280/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio Rigettava anche la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Roma. Accoglieva invece la domanda proposta dall’intervenuta Immobiliare Il Poggiolo s.r.l. di riconoscimento della servitù di passaggio attraverso la detta particella di terreno detenuta dalla società ARIM. 5.1. Per il tribunale la cessione volontaria non era atto idoneo ad essere trascritto né a produrre alcun effetto traslativo, mancando una formale accettazione della cessione da parte del Comune, mai intervenuta formalmente.

Non potevano considerarsi tali né la delibera consiliare né la successiva stipulazione della convenzione urbanistica. Inoltre, poiché la particella n. 1359 era stata gravata da una trascrizione pregiudizievole (ipoteca) a favore della Banca di Roma in data anteriore alla cessione volontaria, il successivo pignoramento avviatodalla banca era da intendersi proseguito dal curatore della procedura fallimentare tramite la vendita del compendio fallimentare. Tale anteriorità di trascrizione faceva sì che la proprietà della particella 1359 dovesse intendersi correttamente ascritta alla società ARIM e non al Comune di Roma.

6. Avverso tale sentenza proponeva appello il ConsorzioGiardini del Pescaccio, nonché appello incidentale Roma Capitale, chiedendo il riconoscimento del diritto di proprietà di Roma Capitale sulla particella di terreno 1359, in virtù della cessione unilaterale da parte della Immaurec e della successiva convenzione urbanistica sottoscritta.

7. La Corted’appello, con sentenza n.3141 del 2016, ha ritenuto fondati i motivi di appello principale ed incidentale. 5RG n. 16280/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio In realtà,era intervenuta l’accettazione della cessione unilaterale effettuata nell’ambito della convenzione urbanistica da parte dell’amministratore comunale, sicché il passaggio della proprietà della particella di terreno era già avvenuto al momento della dichiarazione di fallimento della società Immaurec. Il terreno non apparteneva più al patrimonio della società e non poteva né essere acquisito alla massa, né essere venduto in sede di liquidazione dell’attivo.

Pertanto, la Corteterritoriale dichiarava il diritto di proprietà di Roma Capitale sulla particella 1359, per acquisto fattone con atto del 21/6/1994 di cessione unilaterale di aree da parte delle Immaurec, seguito dalla accettazione del Comune di Roma con la stipula in data 15/5/1996 della convenzione urbanistica. Condannava la ARIM al rilascio in favore di Roma Capitale dell’area predetta, dichiarando il diritto del Consorzio Giardini di Pescaccio di accedere all’area suindicata per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste a suo carico dalla convenzione urbanistica.

8. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la società ARIM e la UBI Leasing. Questa Corte, con sentenza n. 27857 del 4/12/2020, accoglieva il quarto motivo di ricorso dell’ARIM e rinviava alla corte d’appello di Roma.

9. Avverso la medesima sentenzadi appello oggetto di ricorso per cassazioneproponeva impugnazione per revocazione la ARIM.

10. Si costituivano in giudizio Roma Capitale e il Consorzio Giardinidel Pescaccio.

11. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 947/2020, depositata il 6/2/2020, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta, ritenendo che tutti i vizi revocatori lamentati dalle società 6RG n. 16280/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio fossero, in realtà, un’errata valutazione del materiale probatorio, se non un errore di diritto.

12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ARIM, depositando anche memoria scritta.

13. Ha resistito con controricorso Roma Capitale.

14. È rimasto intimato il ConsorzioGiardini del Pescaccio.

15. Questa Corte, con sentenza del 4/12/2020, n. 27857, pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dalla ARIM avverso la sentenza della Corte di appello n. 3141/2016, depositata il 18/5/2016, in accoglimento del quarto motivo articolato dalla ARIM, ha cassato la sentenza (qui impugnata per revocazione).

16. Dalla memoria depositata da ARIM risulta che la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, con sentenza n. 105/23, ha respinto gli appelli, principale e incidentale, rispettivamente del Consorzio e di Roma Capitale, riconoscendo la proprietà dell’area in capo a ARIM. CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonché degli articoli 2,4 e 5, del D.M. 10/3/2014, n. 55, come modificato e integrato dal D.M. 8/3/2018 n. 37 e s.m.i., dell’ art. 15 c.p.c. e dei principi enunciati dalla Cortedi Cassazione, in tema di liquidazione delle spese di lite». La sentenza della Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’azione di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., proposta da ARIM, condannando quest’ultima alla liquidazione delle spese che, però, sono state computate con indicazione quale scaglioni di riferimento del valore della causa da euro 1.000.001 a euro 2.000.000. 7RG n. 16280/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio Tuttavia, sarebbe errato lo scaglione di riferimento individuato dalla Corteterritoriale. Nel diverso giudizio per cassazione proposto da ARIM avverso la medesima sentenza della Corted’appello n. 3141 del 2016, è stato dichiarato da ARIM, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della lite era indeterminabile, e sia il ConsorzioGiardini del Pescaccio, sia il Comune di Roma, nei propri controricorsi, hanno dichiarato che non si sono prodotte variazioni rispetto al valore indicato dalla parte ricorrente. Inoltre, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione l’art. 15, comma 3, c.p.c., in quanto il reddito dominicale della particella oggetto del contendere non è stato mai indicato, dovendosi considerare la causa di valore indeterminabile.

Tra l’altro, è stata computata anche la fase istruttoria, che però non si sarebbe effettivamente svolta. Si trattava, peraltro, di una sola questione in rito, avendo la Corte d’appello deciso un ricorso per revocazione, tra l’altro con la procedura semplificata di cui all’art.281-sexies c.p.c. La Corte d’appello avrebbe dovuto applicare, invece, il valore indeterminabile di cui all’art.5 del D.M. n. 55 del 2014. Nell’ambito dello scaglione valore indeterminabile, avrebbe dovuto assumere il sotto scaglione più basso, vale a dire quello corrispondente alla complessità minima o a quella media.

Non si doveva conteggiare la fase istruttoria. Non doveva computarsila fase decisionale, non avendo le parti prodotto comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza, relativamente al capo della condanna alle spese, per mancanza di motivazione ex art.360, primo comma, n. 4, art. 132, 2º comma, n.4, e 281-sexies c.p.c.». 8RG n. 16280/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio La Corte d’appello non avrebbe minimamente esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto di applicare lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.000.001 a euro 2.000.000. Neppure ha spiegato la ragione per cui, nell’ambito di tale scaglione, ha ritenuto di liquidare le competenze della fase istruttoria che non si er a effettivamente svolta, nonché per la fase decisionale, nel cui ambito erano state espletate solo difese orali, senza comparse conclusionali e memorie di replica. 3.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1.

Si premette che la pronuncia di questa Corten. 27857/2020 –che, in accoglimento del ricorso di ARIM, ha cassato la sentenza della Corte di appello n. 3141/2016 , qui impugnata in ordine solo alla determinazione delle spese di giudizio, nel l’ambito del giudizio di revocazione– comporta il venir meno dell’interesse ad agire della ARIM, come espressamente dedotto dalla stessa società ricorrente nella memoria scritta. La ricorrente ha correttamente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale (Cass., sez. 1, 16/4/2024, n. 10255) per cui, in caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, qualora in pendenza del giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell’oggetto della revocazione e dunque dell’interesse ad agire, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza sulla revocazione (Cass.n. 27946 del 2023).

Qualora, per vero, la sentenza di appello impugnata con revocazione sia cassata, integralmente o limitatamente alla statuizione oggetto di quella impugnazione o comunque dalla prima 9RG n. 16280/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio dipendente, con rinvio o senza, la sentenza oggetto di ricorso non può più essere considerata esistente, e ciò in applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. a mente del quale la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, determinando il venir meno dell’oggetto stesso del giudizio di revocazione e la conseguente carenza di interesse all’impugnazione ex art. 395 c.p.c.

La nullità della sentenza sulla revocazione travolge anche la statuizione sulle spese processuali contenute nella stessa.

4. Nella specie, dunque, è venuto meno l’interesse al ricorso, a seguito della sentenza di questa Corte che ha cassato la sentenza di appello.

5. N ella fattispecie in esame – proprio a sottolineare la sopravvenuta carenza di interesse - la sentenza della Corte di appello, in sede di revocazione, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, è stata depositata il 6/2/2020, mentre il ricorso per cassazione, solo per le spese, è stato spedito il 18/6/2020; la sentenza di questa Corte che ha cassato la sentenza del giudizio di appello (fatta anche oggetto di impugnazione per revocazione) è intervenuta in data 4/12/2020, quindi dopo la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione. Successivamente la Corte di appello, in sede di rinvio, con sentenza n. 105 del 2023, ha accolto la domanda di ARIM, attuale ricorrente in cassazione. E’ evidente il sopraggiunto difetto di interesse della ARIM che, con la memoria scritta, ha chiesto appunto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso «per sopravvenuta carenza di interesse».

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito complessivo della lite. 10RG n. 16280/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio 7. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per