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Decreto — n. 21626/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 21626/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Peace Court judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Francesca Russo, did not respond to the court's proposal for case definition, while the Prefecture of Rome argued the appeal was abandoned. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit case definition proposal extinction of proceedings Code of Civil Procedure mancato anticipo delle spese spese legali spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
41952/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
41952/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7023/2025 R.G. proposto da: REYES DELGADO ALEXANDER SIXTO, rappresentato e difeso dall’avvocata RUSSO FRANCESCA (RSSFNC77D41C352P) -ricorrente- contro PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA UTG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA pronunciata dal GIUDICE DI PACE di ROMAnel procedimento n. R.G. 41952/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7023/2025 Numero sezionale 551/2025 Numero di raccolta generale 21626/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 7023/2025 Numero sezionale 551/2025 Numero di raccolta generale 21626/2025 Data pubblicazione 28/07/2025