Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21483/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a judgment regarding the allocation of court costs to a state-appointed lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21483/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation corrected a material error in a previous order regarding the distribution of litigation costs. The original judgment failed to specify that a portion of the awarded fees should be deducted for the state-appointed defense lawyer, Stefano De Luca Musella. Relying on Article 391-bis of the Civil Procedure Code, the court ordered the insertion of the missing clause into the operative part of the prior decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.: When a prior judgment contains a material error in its operative provisions, the court must correct the text to reflect the intended allocation of costs, including deductions for state-appointed counsel.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs allocation state-appointed lawyer clerical amendment Civil Procedure Code court order modification fee distribution spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis del codice di procedura civile
P.Q.M visto l’art. 391-bisdel codice di procedura civile, così provvede: I.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n° 2880 del ruolo generale dell'anno 2022; visto il ricorso depositato dall’avvocato Stefano De Luca Musella (DLC SFN 75E27 F952X), con studio in Roma, via dei Gracchi n. 209; rilevato che questa Corte nell’emettere l’ordinanza 28 ottobre 2024 n° 27843 è incorsa in errore materiale; cheinfatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta” si deve invece leggere “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Stefano De Luca Musella”;

P.Q.M visto l’art. 391-bisdel codice di procedura civile, così provvede: I. nell’ordinanza 28 ottobre 2024 n 27843, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta” si legga invece “condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Stefano De Luca Musella”;

Così deciso in Roma il 29 maggio 2025, nel