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Ordinanza Interlocutoria — n. 21366/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement agreement; parties agreed to withdraw appeal upon finality of bankruptcy ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21366/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation deferred the hearing to allow the parties to formalize a settlement agreement reached during proceedings. UnipolSai Assicurazioni s.p.a. had appealed a bankruptcy court decision limiting its claim, while Italgasbeton I s.r.l. opposed the appeal. The court granted the request to postpone the session so the parties could confirm their mutual agreement to withdraw the cassation appeal and share litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 379 c.p.c.; Art. 1916 cod. civ.: When parties reach a settlement agreement during a cassation appeal, the court may defer the hearing to allow formalization of the withdrawal and cost sharing.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement agreement bankruptcy procedure legal subrogation costs sharing deferral of hearing bona fide resolution regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 379 c.p.c.
Art. 1916 cod. civ.
art. 1916 cod. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15953/2022 R.G. proposto da : UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. , rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Gregorio (GRGSFN65A27H501V) giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di ITALGASBETON I s.r.l. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Palleschi (PLLFNC57E10H501S) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Frosinone repert. n. 425 /202 2 depositato il 10/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025dal consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Italgasbeton I s.r.l. ammetteva al passivo della procedura il credito oggetto della domanda di insinuazione di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. soltanto per la somma di € 11.716,43 in chirografo, rispetto alla maggior pretesa di complessivi € 795.904,17 (di cui € 770.935,52 in prededuzione e € 24.971,65 in chirografo) avanzata dalla compagnia a titolo di credito restitutorio vantato nei confronti della società fallita in virtù del diritto di surroga legale spettante ai sensi dell’art. 1916 cod. civ..

2. Il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione presentata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. con decreto depositato in data 10 maggio 2022.

3. UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Italgasbeton I s.r.l.. Considerato che:

4. Ambedue i difensori hanno depositato un’istanza congiunta datata 16 maggio 2025 con cui hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, già autorizzato dal giudice delegato al fallimento di Italgasbeton I s.r.l., che prevede, nel momento in cui tale provvedimento diverrà definitivo, la rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La pendenza delle descritte trattative, all'esito delle quali, nel caso in cui il provvedimento autorizzativo divenga definitivo, la compagnia ricorrente si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno un differimento dell'adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e formalizzare la preannunciata rinuncia e la relativa accettazione. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentire la prospettata definizione bonaria della