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Ordinanza Interlocutoria — n. 21305/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to drop appeal and share costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21305/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation deferred the hearing to allow the parties to formalize a settlement agreement reached during the proceedings. Generali Italia s.p.a. had appealed a bankruptcy court decision denying its claim against Italgasbeton I s.r.l., while the debtor's representative argued for the appeal's dismissal. The court granted the request to postpone the session so the parties could confirm their mutual agreement to abandon the litigation and compensate legal expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1916 cod. civ.; Art. 376 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during a cassation proceeding, the court may defer the hearing to allow the formalization of the withdrawal of the appeal and the compensation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy procedure legal subrogation cassation appeal settlement agreement withdrawal of appeal costs compensation deferral of hearing indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1916 cod. civ
per € 2.623.086,45 in prededuzione e € 703.984,89 in chirografo, avanzata dalla compagnia al fine di far valere il credito restitutorio vantato nei confronti della società fallita in virtù del diritto di surroga legale a lei spettante ai sensi dell’art. 1916 cod. civ..
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5296/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Gregorio (GRGSFN65A27H501V) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di ITALGASBETON I s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Palleschi (PLLFNC57E10H501S) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Frosinone repert. n. 44 /2023 depositato il 17/1/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Italgasbeton I s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito oggetto della domanda di insinuazione di Generali Italia s.p.a. per € 2.623.086,45 in prededuzione e € 703.984,89 in chirografo, avanzata dalla compagnia al fine di far valere il credito restitutorio vantato nei confronti della società fallita in virtù del diritto di surroga legale a lei spettante ai sensi dell’art. 1916 cod. civ..

2. Il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione presentata da Generali Italia s.p.a., con decreto depositato in data 17 gennaio 2023.

3. Generali Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Italgasbeton I s.r.l.. Considerato che:

4. Ambedue i difensori hanno depositato un’istanza congiunta datata 16 maggio 2025 con cui hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, già autorizzato dal giudice delegato al fallimento di Italgasbeton I s.r.l., che prevede, nel momento in cui tale provvedimento diverrà definitivo, la rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La pendenza delle descritte trattative, all'esito delle quali, nel caso in cui il provvedimento autorizzativo divenga definitivo, la compagnia ricorrente si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno un differimento dell'adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e formalizzare la preannunciata rinuncia e la relativa accettazione. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentire la prospettata definizione bonaria del