Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, Cartiera Kartocell Srl, had previously filed a lawsuit against Banco BPM SpA, but subsequently submitted a withdrawal request that met the statutory requirements. The court ruled that no further judicial action was necessary as the withdrawal was accepted by the opposing party, thereby terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of action filed by the plaintiff, accepted by the defendant, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22273/2022 R.G. proposto da: CARTIERA KARTOCELL SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DI GRAZIA CARLO ANDREA (DGRCLN49R03E715E), MANDOLI MATTEO (MNDMTT77L09E715L) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCRINO, 5, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO ANDREA (TMBNDR75C17H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato BALDINI GIANNI (BLDGNN57H03L833L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1292/2022 depositata il 20/06/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
Numero registro generale 22273/2022 Numero sezionale 546/2025 Numero di raccolta generale 21297/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24/07/2025 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 22273/2022 Numero sezionale 546/2025 Numero di raccolta generale 21297/2025 Data pubblicazione 25/07/2025