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Ordinanza Interlocutoria — n. 21076/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending resolution of related prescription issue regarding postal bonds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21076/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the lower court to await the decision on a related procedural question regarding the prescription of claims for postal bonds. Ernesto Miranda argued that the statute of limitations began at the bond's maturity date, while Poste Italianes claimed the omission of an informational sheet prevented timely knowledge of the deadline. The court identified that the second ground of appeal directly involved the unresolved legal issue of whether the lack of information excuses the statute of limitations, necessitating a stay of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 5 cpc; Art. 2935 c.c.: When a cassation appeal raises a question identical to one already remitted to public hearing in a related proceeding, the current case must be remitted to a new role pending the resolution of the pending appeal.

Parole chiave

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statute of limitations postal bonds informational sheet remission to public hearing related proceeding omission of information prescription period tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cpc
Art. 24 Cost.
Art. 1339 cc
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1339 cc e del DM 19.12.2000, ex art.
DM 19.12.2000
1339 cc e del DM 19.12.2000, ex art.
Art. 360, nn. 3 e 5 cpc
1339 cc e del DM 19.12.2000, ex art. 360, nn.
Art. 2935 cc
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2935 cc, in quanto il Tribunale ha erroneamente individuato il termine iniziale della prescrizione, da ravvisare invece nella data di scadenza del buono (24.12.2008).
articolo 2946 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 18829 del 10 luglio 2025
Va osservato che questa Corte, con ordinanza n. 18829 del 10 luglio 2025, emessa all’esito dell’adunanza camerale dell’8 luglio 2025, in relazione al ricorso di cui al n.r.g.
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27471/2022proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Agosto e Mauro Panzolini, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MIRANDA ERNESTO; -intimato- avversola sentenza n. 3145 /22 , de l Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 29.11.2022; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 02/07/2025dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO , e quella svolta in sede di riconvocazione il giorno 17 luglio 2025;

RILEVATO CHE Ernesto Miranda conveniva innanzi al giudice di pace di Piedimonte Matese Poste italiane spa,chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 1000,00 quale rimborso del buono fruttifero postale della ser ie aa3, emesso il 24.12.2001, negato per l’eccepita prescrizione. Con sentenza del 29.11.2022 il Tribunale di Santa Maria C apua V etere rigettava l’appello, osservando che: correttamente il giudice di paceaveva ritenuto che non poteva considerarsi decorso il termine di prescrizione a causa della mancata consegna, all’atto dell’acquisto del titolo nel 2001, del foglio informativo contenente le condizioni dell’investimento- tra cui la scadenza del buono- per cui tale omissione aveva impedito al sottoscrittore di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso.

Poste Italiane spa ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con tre motivi. Non si è costituto l’intimato. Il collegio si è riconvocato in camera di consiglio, in data 17.7.2025. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc e 24 Cost, avendo il Tribunale pronunciato ultra petita, atteso che non era mai stato contestato alla ricorrente l’omessa consegna del foglio informativo. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1339 cc e del DM 19.12.2000, ex art. 360, nn. 3 e 5, cpc, per non aver il Tribunale considerato che sul buono era impressa la serie aa3, sicché considerando che le disposizioni dei decreti disciplinati nel tempo i buoni fruttiferi postali avevano integrato gli stessi titoli (con la menzione della GU nella quale erano riportate tutte le informazioni sullo stesso titolo in questione) per cui la data di scadenza del 24.12.2008 era da ritenere conosciuta, non rilevando quanto argomentato circa la mancata consegna del foglio informativo.

Pertanto, la ricorrente invoca la prescrizione poiché la domanda di rimborso era stata presentata dopo la scadenza del termine decennale. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2935 cc, in quanto il Tribunale ha erroneamente individuato il termine iniziale della prescrizione, da ravvisare invece nella data di scadenza del buono (24.12.2008). Va osservato che questa Corte, con ordinanza n. 18829 del 10 luglio 2025, emessa all’esito dell’adunanza camerale dell’8 luglio 2025, in relazione al ricorso di cui al n.r.g. 12321/2024,ha rinviato alla pubblica udienza una causa avente ad oggettola questione “se il mancato adempimento, da parte di Poste Italiane s.p.a., dell’obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche».

Pertanto, considerato, in particolare, che il secondo motivo del ricorso in esame investe la suddetta questione, oggetto del predetto rinvio alla pubblica udienza-deciso successivamente all’udienza camerale del 2 luglio 2025-, va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione del ricorso di cui alla citata ordinanza. P.Q.M La Cortedispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione di cui al ricorso n.r.g. 12321/2024, in relazione al quale con ordinanza interlocutoria n. 18829/2025 è stata disposta la rimessione alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio del