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Ordinanza — n. 21038/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of opposing rights and exhaustion of remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21038/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the judgment declaring the minor bankruptcy agreement request unprocedural did not decide on opposing subjective rights. The applicant argued violations of the Enterprise Crisis Code, but the Court noted the sole respondent, the judicial commissioner, held no opposing rights. Furthermore, the applicant had already exhausted remedies by filing two successive claims against the same initial decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment declaring a bankruptcy agreement request unprocedural is inadmissible in cassation as it does not decide on opposing subjective rights and lacks the effect of res judicata.

Parole chiave

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minor bankruptcy agreement unprocedural declaration opposing subjective rights exhaustion of remedies judicial commissioner immunity accollo delle spese procedurali mancato versamento dell'anticipo spese pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 111 Cost.
e invocando l’art. 111 C ost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
d.lgs. n. 14 del 2019
FATTI DI CAUSA Marino Julo Cosentino, avvocato, propose al Tribunale di Palermo domanda di ammissione al concordato minore, ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: c.c.i.i.).
Art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i.
Il giudice dichiarò aperta la procedura e, con il medesimo decreto, provvide alla nomina di un commissario giudiziale, esercitando la facoltàprevista dall’art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i.; successivamentefissò a l ricorrente un termine perentorio per il deposito di una somma di denaroper le spese di procedura.
art. 111 Cost
e invocando l’art. 111 C ost.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 27073/2016
Cass. n. 211/2019
Cass. n. 22442/2021
Cass. n. 30529/2024
Cass. n. 22797/2023
Cass. n. 4442/2024
Cass. n. 11448/2025
Cass. n. 11451/2025
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17171/2024 R.G. proposto da Marino Julo COSENTINO, elettivamente domiciliat o presso l’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. Liborio Gambino , che l o rappresenta e difende -ricorrente - contro Gaspare SPEDALE, nella qualità di c ommissario g iudiziale -intimato - avverso la sentenza delCorte d’Appello di Palermo n . 18 /202 4 , depositatail 27 . 6 .202 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Marino Julo Cosentino, avvocato, propose al Tribunale di Palermo domanda di ammissione al concordato minore, ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: c.c.i.i.).

Il giudice dichiarò aperta la procedura e, con il medesimo decreto, provvide alla nomina di un commissario giudiziale, esercitando la facoltàprevista dall’art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i.; successivamentefissò a l ricorrente un termine perentorio per il deposito di una somma di denaroper le spese di procedura. Il ricorrentenon depositò la somma nel termine fissato e il giudice, respinte le istanze di revoca dell’imposizione del deposito e di rimessione in termini per provvedervi, dichiarò improcedibile la domanda. Marino Julo Cosentino propose reclamo al collegio del Tribunale di Palermo contro la decisione del giudice monocratico e, a fronte del rigetto del gravame,propose ulteriore reclamo alla Corte d’Appello di Palermo, la quale a sua volta si pronunciò con il rigetto dell’impugnazione.

Contro la sentenza della Corte territoriale Marino Julo Cosentinoha svolto ricorso per cassazione affidato a due motiv i . L’unico soggetto intimato, ovverosia Gaspare Spedale, nella veste dicommissario giudiziale, non ha svolto difese. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e invocando l’art. 111 C ost. – la «violazione di legge e falsa applicazione»degli artt. 44, 47, 74, 76,77, 78, 80 del c.c.i.i. , in relazione all’ art. 12 disp. prel. c.c. Ilricorrente contesta che , nel la disciplina del concordato minore, sia prevista e consentita al giudice l’imposizione al debitore del deposito di una somma di denaro a copertura delle spese di procedura ( in particolare nel caso di nomina del commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78, comma 2 - bis , c.c.i.i.), con la conseguenza – in caso di mancato deposito – dell’improcedibilità della domanda, come previsto nella disciplina del concordato preventivo (artt. 44, comma 1, lett. d, 47, comma 2, lett. d, e 106, comma 2, c.c.i.i.).

2. Con il secondo motivo, ilricorrente censura « v iolazione dell’art. 153,comma 2, c.p.c., per non avere subordinatamente concesso la remissione in termini ricorrendo le condizioni di legge». In via subordinata, per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, il ricorrente si duole di non essere stato rimesso in termini per provvedere al deposito della somma impostogli dalgiudice monocratico.

3. Il ricorsoper cassazione – proposto in assenza di una norma di legge che lo preveda, invocando il rimedio straordinario accordato dall’art. 111, comma 7 Cost . – è inammissibile, per mancanza del requisito della decisorietà del provvedimento impugnato. In tema di concordato preventivo, risponde a consolidato indirizzo nomofilattico di questa Corte che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, legge fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1, l egge fall.), ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173 legge fall., senza emettere conseguente sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio, in quanto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (Cass.

S.u. n. 27073/2016; conf. , ex plurimis , Cass. nn. 211/2019 ; 22442/2021). Il medesimo indirizzo è stato adottato in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sul rilievo che, ove la proposta di accordo sia dichiarata inammissibile, «il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti» (Cass. n. 30529/2024; conf ormi Cass. nn. 22797/2023 ; 4442/2024 ; 11448/2025;11451/2025).

Non v’è ragione per cui i medesimi principi non debbano valere anche nella procedura di concordato minore disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ove perciò devono ritenersi ricorribili per cassazione solo i provvedimenti che –a prescindere in concreto dalla formula lessicale utilizzata –decidendo su diritti soggettivi contrapposti, nel contraddittorio delle parti, affermano onegano l’omologabilità della proposta, e non anche quelli che, in ogni fase della procedura, si limitano a rilevarne l’inammissibilità o improcedibilità. 3.1.

L’assenza, nel caso di specie, di «una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti» è evidente anche per la circostanza che il ricorso è stato notificatosolo al commissario giudiziale, che non è certo titolare di un diritto soggettivo contrapposto a quello azionato dal ricorrente e non può essere consideratolegittimato passivo nel presente processo. 3.2. Si deve rilevare, infine, che il presente ricorso è stato presentato dopodue successive impugnazioni davanti ai giudici del merito: prima il reclamo al collegio del Tribunale di Palermo contro il decreto del giudice designato monocratico; poi il reclamo alla Corte d’Appello contro il decreto del Tribunale.

Il tutto in mancanza di una previsione di legge sul reclamo contro il decreto di inammissibilità in limitedella domanda di apertura delconcordato minore; lacuna che, anche laddove colmabile con il ricorso all’analogia legis(artt. 80, comma 7, o 47, comma 5, c.c.i.i.), sicuramente non lascia spazio alla possibilità di ammettere due successivi gravami di merito controil medesimo provvedimento.

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svoltodifese l’unico soggetto intimato.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a