Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to expired 30-day appeal period. Albanian citizen failed to file timely objection despite language claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the expulsion challenge. The Albanian citizen argued the expulsion decree was null due to lack of translation into Albanese and that the 30-day appeal period had not yet expired. The court rejected this, ruling that the deadline expired when the citizen accessed the SIS database via his lawyer in March 2024, regardless of the original notification language.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 d.lgs. 150/2011; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The thirty-day appeal period for expulsion orders expires upon the foreigner's actual knowledge of the decision, which is deemed to have occurred when they access the SIS database through their lawyer, thereby barring subsequent appeals based on prior notification language.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22487/2024 R.G. proposto da BERISHA HASIM, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIO SIMONA (LSSSMN68C43L219E) , -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTO DI ROMA, -intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 8239/2024 depositata il 05/08/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 8239/2024, pubblicata il 5/8/2024, ha ritenuto inammissibile il ricorso contro l’espulsione proposto da Berisha Hasim, affermando che «deve ritenersi che il termine perentorio di trenta giorni, quand’anche non coincidente con quello della notifica del decreto di espulsione, si è consumato sicuramente per effetto della permanenza continuativa del cittadino straniero e certamente alla data del 16.8.2023 a seguito del rimpatrio nel paese d’origine; di certo alla data del 15.3.2024.
Ne deriva che il ricorso proposto in data 6.5.2024 appare inammissibile». Il Giudice di Pace ha dato atto, da un lato, della doglianza del cittadino albanese, che lamentava di conoscere e parlare solo la lingua albanese e di non aver compreso, ai tempi della notifica, la portata ed il significato del decreto di espulsione poiché redatto in lingua italiana e inglese, con conseguente nullità, insanabile, che poteva essere denunciata in qualunque momento dall’interessato, senza necessità di rispettare il termine previsto dall’art. 18 d. lgs. 150/11, avendo lo stesso precisato di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione nella banca dati dei soggetti espulsi solo in data 15.3.2024; dall’altro, ha dato atto che la Prefettura, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché tardivo, aveva fatto presente che il ricorrente in sede di audizione preliminare all’emanazione del decreto di espulsione, aveva dichiarato di comprendere l’italiano e l’inglese e che a seguito di successivo rintraccio sul territorio nazionale era stato rimpatriato in data 16.8.2023.
Il Giudice di Pace ha comunque rilevato che, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non contestate, emergeva che il ricorrente era entrato sul territorio nazionale in data 10.3.2016 e che aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale in data 5.2.2016 e, successivamente, in data 31.1.2018, ma che, in data 16.2.2017, gli veniva notificato il decreto di espulsione, di cui non avrebbe compreso il significato. Ora, si doveva ritenere che il termine perentorio di trenta giorni, «quand’anche non coincidente con quello della notifica del decreto di espulsione, si fosse consumato sicuramente per effetto della permanenza continuativa del cittadino straniero, alla data del 16.8.2023, a seguito del rimpatrio nel paese d’origine, e, di certo, alla data del 15.3.2024, allorché avrebbe appreso di essere stato inserito nel SIS, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione a mezzo del difensore che aveva inoltrato per suo conto istanza di accesso agli atti, cosicché il ricorso proposto in data 6.5.2024 era comunque inammissibile.
Avverso la suddetta pronuncia, Berisha Hasim propone ricorso per cassazione, notificato il 28/10/2024, affidato a unico motivo, nei confronti della Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno (che non svolgono difese). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 2, c. 6, 13, c. 7, T.U. Immigrazione, all’art.
3. c. 3, D.P.R. 394/1999 e all’art. 24, Costituzione, nonché la falsa applicazione di norme di diritto, nullità dell’espulsione per omessa traduzione in lingua conosciuta e tempestività dell’impugnazione, deducendo che, con il ricorso proposto, il ricorrente aveva lamentato l’illegittima dell’espulsione per mancata traduzione in lingua conosciuta, nonché la tempestività dell’impugnazione. Non avendo il Giudice di Pace perfezionato alcun reale accertamento sulla conoscibilità del provvedimento espulsivo e del rimedio impugnatorio, da parte del ricorrente, la declaratoria di inammissibilità contrasta, secondo il ricorrente, con le norme di legge, nonché gli insegnamenti della Corte Costituzionale e di Cassazione richiamati, circostanza che impone la cassazione dell’impugnato provvedimento.
2. La censura è inammissibile. Invero, non viene efficacemente censurata la ratio decidendi presente nel provvedimento impugnato, in punto di decorso del termine di 30 gg ex art.18 d.lgs. 150/2011, rispetto alla data del 16.8.2023, in cui era stato eseguito il rimpatrio nel paese d’origine, ovvero, quanto meno, alla data del 15.3.2024, allorché egli stesso assumeva di avere appreso di essere stato inserito nel SIS, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione a mezzo del difensore che aveva inoltrato per suo conto istanza di accesso agli atti. Il Giudice di Pace ha quindi ritenuto che una conoscenza adeguata medio tempore dello straniero del provvedimento espulsivo del 2017 fosse intervenuta, almeno, alla data del marzo 2024 di accesso agli atti, tramite difensore. Il ricorrente non attinge questa motivata statuizione, limitandosi a lamentare che la originaria notifica del provvedimento prefettizio fosse avvenuta in italiano e in lingua veicolare inglese, non conosciuta.
3. Per tutto quanto sopra espostosi va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara i