Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Castignani SRL, did not act to preserve the right to appeal against the Brescia Court of Appeal's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23869/2023 R.G. proposto da: CASTIGNANI SRL, elettivamente domiciliato in Roma Dardanelli n.46, presso lo studio dell’avvocato MADONIA PIETRO (MDNPTR68A13F377Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PAN S.R.L., elettivamente domiciliato in JESI VIA COSTA MEZZALANCIA N. 1, presso lo studio dell’avvocato BARCHIESI RICCARDO (BRCRCR74A24E388C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AVITABILE ALFONSO (VTBLNS51C08F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1640/2023 depositata il 31/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23869/2023 Numero sezionale 541/2025 Numero di raccolta generale 20785/2025 Data pubblicazione 23/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 23869/2023 Numero sezionale 541/2025 Numero di raccolta generale 20785/2025 Data pubblicazione 23/07/2025