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Ordinanza — n. 20672/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows debt restructuring creditor to challenge consumer proposal legitimacy despite prior negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20672/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of a bank's objection to a consumer debt restructuring plan. The lower court had declared the objection inadmissible because the bank was negligent in granting the loan, violating specific banking regulations. The Court ruled that the statutory amendment distinguishes between challenging the proposal's financial convenience (forbidden for negligent creditors) and contesting its legal legitimacy (allowed for all creditors). Consequently, the Court held that the bank could proceed with its appeal regarding the debtor's eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019; In debt restructuring proceedings, a creditor who negligently caused the debtor's over-indebtedness may only object to the proposal's financial convenience, but retains the right to challenge its legal legitimacy.

Parole chiave

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debt restructuring plan consumer over-indebtedness creditor negligence legitimacy of proposal financial convenience Cassazione civile d.lgs. 14/2019 opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 2, d.lgs. n. 14 del 12.1.2019
385 del 1993), con l’effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si è tratta la conseguenza che l’attuale ricorrente non fosse «legittimata a presentare reclamo exart. 69 c.c.i.».
Art. 124-bis, T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)
negligenza nell’erogazione del credito, in violazione degli specifici obblighi dettati dall’art. 124 - bis T.U.B.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
C on il primo motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.– la « violazione del d.lgs.
Art. 380-bis.1, c.p.c.
Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 69 c.c
385 del 1993), con l’effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si è tratta la conseguenza che l’attuale ricorrente non fosse «legittimata a presentare reclamo exart. 69 c.c.i.».
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20778/2023 R.G. proposto da ITALCREDI S.p.A., elettivamente domiciliata presso l ’indicato indirizzo PEC de ll ’ avv. Umberto Ferrari , che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro Valeria CRUDI, elettivamente domiciliata presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. Manuel Piras , che la rappresenta e difende -controricorrente - enei confronti di Andrea ANGELI -intimato - avverso la sentenza de l la Corte d’Appello di Ancona n . 459/2023, depositatail 14 . 3 .20 23 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Italcredi S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Valeria Crudi ai sensi del l’art. 67 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: c.c.i.i.). Il diniego dell’esame nel merito del gravame è stato motivato dal giudice a quo attribuendo a Italcredi S.p.A. negligenza nell’erogazione del credito, in violazione degli specifici obblighi dettati dall’art. 124 - bis T.U.B. (testo unico delle norme in materia bancaria, approvato, con d.lgs. n. 385 del 1993), con l’effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si è tratta la conseguenza che l’attuale ricorrente non fosse «legittimata a presentare reclamo exart. 69 c.c.i.».

Contro la sentenza della Corte territoriale Italcredi S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Valeria Crudi siè difesa con controricorso. L’altro soggetto intimato – un creditore intervenuto nel giudizio sul reclamo –non ha svolto difese. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. C on il primo motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.– la « violazione del d.lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 69, comma 2».

Laricorrente osserva che la disciplina del c.c.i.i. i mpedisce al creditore corresponsabile del dissesto ( «c he ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » ) di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma sol tanto qualora la contestazione riguardi « la convenienza della proposta»; n on, invece, allorché l’opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore , c osì come delineat a dall’art. 69, comma 1, c.c.i.i. («Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se …ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»). 1.1.

Il motivo è fondato. 1.1.1. La Corte d’Appelloha ritenuto – con accertamento che la ricorrente non condivide, ma che è insindacabile in questa sede –che «la società reclamante [id est: Italcredi S.p.A.] abbia colpevolmente determinato quantomeno l’aggravamento della situazione di sovraindebitamento» della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l’affermazione che «pertanto» Italcredi S.p.A. non era «legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.». In tal modo, il giudice a quo ha violato – senza fornire alcuna argomentazione– il chiaro disposto dell’art. 69 , comma 2, c.c.i.i., secondo cui il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta» , ovverosia per denunciare la lesione d el proprio ed esclusivo interesse economico.

Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere,anche di questi creditor i , di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità , ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento. Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell’art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020.

E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario , era estesa all’impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore»(testo corrispondente a quelloinserito e rimasto poi invariato nell’art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall’art. 4 - ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020). Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole ) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori). 1.1.2.

Come si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata, Italcredi S.p.A. si era opposta all’omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un «atto in frode», avendo così essa «consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento». Pertanto, l’opposizione e il successivo reclamo non erano volti a contestare «la convenienza della proposta», bensì la sua legittimità.A torto o a ragione, qui non rileva, perché stabilirlo era appunto il compito assegnato dalla legge alla Corte d’Appello, che invece non lo ha svol t o, dichiarando il reclamo inammissibile.

2. Con il secondo motivo, laricorrente censura « omesso esame di fatto decisivo per il giudizio – mancato esame della meritevolezza della debitrice – d. l gs. n . 14 del 12 . 1 . 2019 , art . 69, comma 1». 2.1. Questo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente, perchéla ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia affrontato nel merito il tema della meritevolezza della debitrice; omissione del tutto coerente con la premessa della dichiarazione di inammissibilità del reclamo, mache ora dovrà essere altrettanto coerentementecolmata in sede di rinvio, data la cassazione della decisione di inammissibilità.

3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: «In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, i l creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124- bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i.– soltanto la presentazione di opposizione e reclamoper contestare la convenienza della proposta ». P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, perché d