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Sentenza — n. 20339/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding procedural notification defects in election invalidity suit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20339/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the main appeal challenging the lower court's dismissal of an election invalidity suit while granting the incidental appeal regarding procedural errors. The appellants argued that the first-instance judgment was flawed due to improper notification of the summons to the elected mayor, whereas the lower appellate court had remanded the case for retrial. The court ruled that the initial notification defect did not invalidate the subsequent, properly executed service of process, thereby upholding the procedural validity of the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 354, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 159, comma 1, cod. proc. civ.: The nullity of a procedural act does not affect subsequent independent acts if they were correctly executed against the proper party.

Parole chiave

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election invalidity suit procedural notification defect nullity of procedural act independent acts doctrine incidental appeal admissibility rielezione di pubblici dipendenti frode elettorale dichiarazione di candidatura

Disposizioni normative citate

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Art. 354, comma 1, cod. proc. civ.
Giudicava che dalla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado conseguisse la necessaria rimessione della causa al tribunale, ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ..
Art. 159, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 22, comma 15, d. lgs. 150/2011
art. 22, comma 15, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 378 cod. proc. civ
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.
art. 354 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello ha omesso di rilevare l’avvenuta evocazione in giudizio di un solo soggetto (il Comune di Imperia) privo di legittimazione.
art. 139 cod. proc. civ
civ.: la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata effettuata presso la residenza di Claudio Scajola, in qualità di sindaco del Comune di Imperia, in conformità all’art. 139 cod. proc. civ.
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20973/2024 R.G. proposto da : SCAJOLA CLAUDIO, rappresentato e difeso d a ll’ A vvocato Simone Carrea (CRRSMN85L31D969F) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro ZARBANO LUCIANO e BRACCO IVAN, rappresentati e difesi dall’Avvocato Piera Sommovigo (SMMPRI68R63E463N) giusta procure speciali in calce al controricorso -ricorrenti incidentali e controricorrenti – nonché contro COMUNE di IMPERIA e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO diGENOVA -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1084/2024 depositata il 21/8/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/6/2025dal Consigliere Alberto Pazzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento del ricorso incidentale; uditi gli AvvocatiPietro Piciocchi per l’Avv.

Simone Carrea, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, e Piera Sommovigo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. Luciano Zarbano e Ivan Bracco, quali candidati sindaci e consiglieri comunali eletti, e Lucio Sardi, nella veste di consigliere comunale eletto, evocavano in giudizio Claudio Scajola, vincitore delle elezioni amministrative del Comune di Imperia svoltesi il 15/16 maggio 2023, perché venisse dichiarata la sua ineleggibilità alla carica di sindaco , ostando all’assunzione d ella funzione, ai sensi dell’art. 60, comma 1, numeri 5) e 11), d. lgs. 267/2000, il fatto che lo Scajola avesse assunto la carica di Commissario ad acta per il settore idrico dal 27 gennaio 2023.

Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 640/2023, dichiarava, nella contumacia dello Scajola, il difetto di legittimazione passiva del Comune di Imperia e rigettava, nel merito, il ricorso presentato nei confronti del sindaco eletto.

2. La Corte d’appello di Genova, a seguito dell’appello principale presentato da Luciano Zarbano e Ivan Bracco e degli appelli incidentali proposti dal Comune di Imperia e da Claudio Scajola, rilevava d’ufficio la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Osservava, in particolare, che se nel ricorso veniva individuato Scajola quale legittimo contraddittore, tuttavia la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non risultava essere stata eseguita nei confronti del medesimo, ma al Comune di Imperia in persona del sindaco, come aveva giustamente eccepito la difesa dell’amministrazione municipale. Giudicava che dalla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado conseguisse la necessaria rimessione della causa al tribunale, ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ..

3. Claudio Scajola ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 agosto 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Luciano Zarbano e Ivan Bracco, i quali, a loro volta, hanno presentato ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. Gli intimat i Comune di Imperia e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., a causa dell’omessa pronuncia sul primo motivo dell’appello incidentale presentato da Claudio Scajola: quest’ultimo aveva dedotto che l’azione avversaria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile (e/o improcedibile e/o tardiva), essendo stato il giudizio instaurato esclusivamente nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva (vale a dire il Comune di Imperia) e non anche nei suoi confronti, quale unico soggetto titolare di legittimazione, con la conseguenza che il giudizio avrebbe dovuto essere definito con una sentenza di absolutio ab instantia.

La Corte distrettuale, nel rilevare la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado, ha tralasciato di pronunciarsi su questo motivo di appello incidentale. 4.2 Il secondo mezzo assume, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello ha omesso di rilevare l’avvenuta evocazione in giudizio di un solo soggetto (il Comune di Imperia) privo di legittimazione. Deponevano in tal senso il contenuto del ricorso di primo grado e le modalità della sua notifica, dato che l’atto era stato presentato nei confronti del «Dott.

Claudio Scajola … in qualità di Sindaco eletto dal Comune di Imperia» e notificato alla PEC istituzionale dell’amministrazione municipale. La sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui – anziché rimettere la causa in primo grado – ha tralasciato di dichiarare radicalmente inammissibile e/o improcedibile e/o tardivo e/o infondato il ricorso avversario, per essere stato lo stesso instaurato nei confronti (unicamente) di una parte (il Comune di Imperia) priva di legittimazione.

5. Ambedue imotivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, risultano infondati. 5.1 La Corte di merito, nell’esaminare la questione della ritualità della notifica, ha riconosciuto che «nel ricorso veniva individuato SCAJOLA quale legittimo contraddittore», osservando inoltre che «il Comune non è legittimato passivamente, sebbene si sia costituito in giudizio in persona del Sindaco SCAJOLA, vale a dire la stessa persona fisica che nel ricorso era individuata quale “legittimo contradditore”» (v. pag. 11, punto II).

Questo reiterato rilievo in ordine al fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio Claudio Scajola era stato individuato quale “legittimo contraddittore” non lascia dubbi sul fatto che la Corte di merito abbia provveduto anche sul primo motivo dell’appello incidentale presentato dallo Scajola (con cui era stato dedotto che il giudizio era stato instaurato esclusivamente nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, vale a dire il Comune di Imperia), rigettandolo. D’altra parte, la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo del giudizio non poteva aver senso e trovare giustificazione se non fosse stata disposta nei confronti di un soggetto legittimato a contraddire rispetto alla domanda presentata.

Il che costituisce altra logica conferma che l’appello incidentale proposto sia stato vagliato dalla Corte distrettuale. 5.2 I giudici distrettuali, condividendo sostanzialmente il giudizio espresso dal tribunale (e riportato a pag. 10, I), hanno individuato Claudio Scajola quale legittimo contraddittore sulla base del contenuto del ricorso introduttivo e del riconoscimento lì effettuato del candidato sindaco risultato eletto quale destinatario della domanda presentata. Una simile interpretazione della domanda presentata non si presta ad alcuna censura in questa sede, dovendosi ritenere che il giudizio di primo grado fosse stato in effetti proposto nei confronti di Claudio Scajola personalmente.

Ne fanno fede il tenore dell’atto introduttivo, rivolto allo Scajola proprio «in qualità di Sindaco eletto del Comune di Imperia» (pag.

1) ed al fine di «accertare e dichiarare l’ineleggibilità del Dott. Claudio Scajola alla carica di Sindaco del Comune di Imperia, stante la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 5 e 11 del D. lgs. n. 267/2000» (pag. 10), nonchéle modalità della sua notifica, indirizzata allo Scajola, nella medesima qualità, presso la sua residenza privata in Imperia. Questi elementi costituiscono chiari indici del fatto che la controversia aveva ad oggetto l’avvenuta elezione alla carica di sindaco del Comune di Imperia di Claudio Scajola, nonostante l’asserito ricorrere di alcune delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 60, comma 1, n. 5 e 11, d. lgs. 267/2000, ed era rivolta alla persona del sindaco eletto proprio per far acclarare e valere simili cause di ineleggibilità. Al contrario, non sussisteva alcun coinvolgimento nella lite dell’ente municipale, nei confronti del quale non era stata rivolta alcuna domanda.

6. Il motivo di ricorso incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 139 e 160 cod. proc. civ.: la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata effettuata presso la residenza di Claudio Scajola, in qualità di sindaco del Comune di Imperia, in conformità all’art. 139 cod. proc. civ. ed era stata ritirata dalla moglie dello stesso; la regolare notifica dell'atto introduttivo comportava che Claudio Scajola fosse stato correttamente evocato in giudizio e dichiarato contumace nel corso del giudizio di primo grado.

7. Il motivo è fondato. La stessa Corte distrettuale ha riportato (a pag.

10) vari passaggi della decisione di primo grado con cui si dava atto delle «notificazioni effettuate del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione presso il Comune di Imperia (al domicilio digitale comunale) e presso l’abitazione privata del suddetto, sempre nella sua qualità di Sindaco». Il vizio della prima notificazione, eseguita a parere dei giudici distrettuali nei confronti del Comune e non dello Scajola personalmente, non poteva riverberarsi sulla seconda notificazione, effettuata rispetto a un soggetto individuato come legittimo contraddittore presso la sua abitazione privata (a mani della moglie convivente in data 11 luglio 2023), posto che la nullità di un atto non comporta, ai sensi dell’art. 159, comma 1, cod. proc. civ., la nullità degli atti, precedenti o successivi, che ne sono indipendenti.

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere rigettato; la sentenza impugnata, invece, deve essere cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovoesame, avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 22, comma 15, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in r