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Sentenza — n. 20337/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses union appeal regarding dual union representation in the same company unit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20337/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeal filed by Fisascat-CISL against the lower court's decision upholding the legitimacy of RSU elections held in June 2018. The appellant argued that a previous RSA constituted by their organization should have been dissolved or that all unions must initiate new elections, while the opposing party contended that participation in RSU elections implicitly renounces the right to maintain a separate RSA. The court ruled that the lower court's reasoning was sound, as the relevant collective agreement and interconfederal agreement explicitly state that participating in RSU elections entails the implicit renunciation of a pre-existing RSA within the same workplace unit.

Regesto Legislator

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Art. 12 Accordo Interconfederale 27 luglio 1994; Art. 29 CCNL terziario: Participation in RSU elections constitutes an implicit renunciation by a single trade union organization of the establishment of its own RSA within the same corporate context, thereby rendering the prior RSA's existence incompatible with the new election outcome.

Parole chiave

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trade union representation RSA and RSU coexistence implicit renunciation collective agreement interpretation union election procedure elezioni sindacali contenzioso elettorale esercizio del diritto di voto

Disposizioni normative citate

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Art. 702-ter cod. proc. civ.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702 - ter cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
civ., la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in punto di condanna al versamento delle spese di lite della Fisascat-CISL ed in punto di condanna della stessa Fisascat CISL al pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 (as amended by Law n. 228/2012)
civ., la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in punto di condanna al versamento delle spese di lite della Fisascat-CISL ed in punto di condanna della stessa Fisascat CISL al pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 702 - ter cod. proc. civ
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
art. 336 cod. proc. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20909/2024 R.G. proposto da : FISASCAT-CISL di FIRENZE e PRATO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Eliseo Alfonso Alimena (LMNLLF62T15F416B) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro FILCAMS-CGIL di FIRENZE, rappresentata e difesa d agli A vvocat i Francesco Rusconi (RSCFNC80E31D575V) e Fabio Rusconi (RSCFBA53B07H501L) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 338/2024 depositata il 21/2/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/6/2025dal Consigliere Alberto Pazzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati Eliseo Alfonso Alimena, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e Francesco Rusconi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. Fisascat Cisl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Filcams Cgil, quale organizzazione sindacale presente presso l’impresa Arval Service Lease Italia s.p.a. di Scandicci, al fine di sentire accertare e dichiarare l’illegittimità delle elezioni per la RSU svoltesi presso tale sede aziendale in data 22 e 25 giugno 2018, poiché si doveva escludere che diverse rappresentanze (RSA e RSU) potessero essere presenti nella stessa unità aziendale e a causa del mancato coinvolgimento di tutte le OO.SS. nella procedura di elezione.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ. del 13 aprile 2020, una volta preso atto dell’intervenuta decadenza della RSU precedentemente eletta, escludeva che la normativa di settore prevedesse la necessaria iniziativa di tutte le organizzazioni sindacali per indire nuove elezioni della medesima rappresentanza, evidenziava che, ai fini dell’indizione unitaria, risultava sufficiente che a tutte le OO.SS. fosse stata data la possibilità di partecipare alle elezioni e riteneva, pertanto, che la RSU eletta il 22 e 25 giugno 2018 si fosse legittimamente insediata, respingendo il ricorso.

2. La Corte distrettuale di Firenze, a seguito dell’appello presentato da Fisascat Cisl, rilevava che dagli artt. 12 dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e 29 CCNL terziario emergeva in termini evidenti che la partecipazione alla procedura di elezione della RSU comportava l’implicita rinuncia della singola organizzazione sindacale alla costituzione di una propria RSA nel medesimo contesto aziendale e determinava, altresì, la decadenza della RSA da essa eventualmente già costituita. Riteneva, di conseguenza, che la pregressa costituzione di una RSA da parte di Fisascat Cisl non precludesse l’indizione della procedura di elezione di RSU, risultando espressamente disciplinato, dalla normativa richiamata, il meccanismo di accesso alla stessa da parte della singola organizzazione sindacale, con rinuncia alla RSA da essa eventualmente già costituita. Giudicava, di conseguenza, infondata l’impugnazione presentata.

3. Fisascat Cisl ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 febbraio 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Filcams Cgil. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per omessa pronuncia sulla domanda presentata e omessa e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia: la domanda prospettata alla Corte di merito era volta a stabilire se la presenza di una RSA di un’organizzazione firmataria degli accordi interconfederali precludesse e rendesse illegittima l’indizione di un’elezione ex novo per l’elezione dell’RSU e n on riguardava, invece, la legittimità della coesistenza di RSA ed RSU nella stessa struttura aziendale.

La Corte distrettuale si è limitata a riportare – in tesi di parte ricorrente – il meccanismo di accesso a tale procedura elettiva da parte della singola organizzazione sindacale, ma nulla ha affermato in ordine alla questione posta. Ed anche a voler considerare che la Corte di merito -affermando che l’ultimo comma dell’art. 29 CCNL terziario doveva essere interpretato nel senso di escludere, in caso di partecipazione alla procedura per la costituzione di RSU, il successivo insediamento di RSA da parte della medesima organizzazione sindacale - avesse dato una soluzione alla questione posta, ritenendo che la stessa andasse risolta alla luce del meccanismo di accesso alla procedura elettiva da parte della singola organizzazione sindacale, la motivazione offerta doveva essere considerata apparente o contraddittoria.

5. Il motivo non merita accoglimento. 5.1 La stessa ricorrente rappresenta di aver «impugnato la suddetta ordinanza che ha ritenuto legittima la coesistenza di una RSU e di una RSA nella medesima unità produttiva rilevando che … “la disciplina va interpretata nel senso di escludere la possibilità di compresenza nell’azienda di una ‘medesima’ organizzazione sindacale tanto tramite una RSA quanto anche tramite la partecipazione ad una RSU”. Al contrario dalla lettura degli Accordi Interconfederali risulta evidente che la presenza di una RSA nominata da una O.S. firmataria dell’Accordo Interconfederale in una stessa struttura aziendale (ARVAL nel caso di specie), rende illegittima l’indizione delle elezioni dell’RSU, non già perché indette da una singola O.S., bensì proprio per la presenza dell’RSA legittimamente nominata da O.S. rappresentativa ed aderente all’Accordo Interconfederale ed, evidentemente, per il mancato accordo tra le diverse OO.SS. preesistenti in Arval» (pagg. 5 e 6 del ricorso).

La questione posta dall’appellante, perciò, era costituita dalla legittimità della coesistenza di una RSU e di una RSA nella medesima unità produttiva alla luce del tenore dell’accordo interconfederale, dovendosi in particolare acclarare se la presenza di una RSA nominata da un’organizzazione firmataria dell’accordo rendesse illegittima l’indizione delle elezioni dell’RSU. 5.2 La Corte d’appello ha puntualmente dato risposta a un simile quesito, laddove ha sostenuto che «la pregressa costituzione di una RSA da parte dell’odierna appellante non precludeva la indizione della procedura di elezione di RSU, risultando espressamente disciplinato, dalla normativa richiamata, il meccanismo di accesso a tale procedura elettiva da parte della singola Organizzazione sindacale, con rinuncia alla RSA da essa eventualmente già costituita» (pag. 6 della decisione impugnata).

Pertanto, a parere dei giudici distrettuali la presenza di una RSA non impediva che si procedesse all’elezione di una nuova RSU, accedendo alla quale la singola organizzazione sindacale rinunciava alla RSA eventualmente già costituita. Va escluso che una simile statuizione comporti un vizio di omessa pronuncia (vizio che presuppone l'effettiva obliterazione della "postulazione di giudizio" in almeno una delle sue articolazioni e che non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa;

Cass. 11517/1995), dato che la domanda in discorso, in realtà, è stata presa in esame e respinta, perché contrastante con il tenore dell’accordo interconfederale e del C.C.N.L. nella parte preposta alla regolazione dei rapporti fra le organizzazioni sindacali. 5.3 Né è possibile sostenere che la motivazione offerta dal provvedimento impugnato sia affetta da un vizio di motivazione, solo che si consideri che la Corte di merito, dopo aver riportato il testo della disciplina contrattuale applicabile, ha osservato che dalla stessa emergeva «in termini evidenti che la partecipazione alla procedura di elezione della RSU comporta la implicita rinuncia della singola Organizzazione Sindacale alla costituzione di una propria RSA nel medesimo contesto aziendale e determina altresì la decadenza della RSA da essa eventualmente già costituita» (v. pag. 6).

Infatti, una simile motivazione – da porsi inevitabilmente in correlazione con la parte non impugnata del provvedimento del giudice di primo grado, che aveva escluso che la normativa di settore prevedesse la necessaria iniziativa di tutte le organizzazioni sindacali per indire nuove elezioni (richiamando a riguardo il tenore dell’art. 2 dell’accordo citato nonché dell’art. 24 del CCNL terziario), evidenziando nel contempo che, ai fini dell’indizione unitaria, risultava sufficiente che a tutte le OO.SS. fosse stata data la possibilità di partecipare alle elezioni - rende percepibile il fondamento della decisione, perché, laddove assume che la partecipazione alla procedura di elezione della RSU aveva comportato la rinuncia alla RSA eventualmente già costituita, spiega l’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione attraverso argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento compiuto dai giudici distrettuali per la formazione del proprio convincimento.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in punto di condanna al versamento delle spese di lite della Fisascat-CISL ed in punto di condanna della stessa Fisascat CISL al pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: la fondatezza dell’appello - sostiene la ricorrente - impediva l’adozione di simili statuizioni, correlate alla soccombenza nella lite.

7. Il motivo è inammissibile, per mancanza del carattere di riferibilità alla decisione impugnata. Il mezzo, infatti, non denuncia alcuna violazione di legge presente all’interno della sentenza della Corte fiorentina, ma muove da un presupposto (la fondatezza dell’impugnazione) del tutto contrario al contenuto della statuizione gravata, nell’auspicio dell’accoglimento della prima doglianza e del fatto che tale accoglimento possa provocare gli effetti previsti dall’art. 336 cod. proc. civ.. 8.In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d