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Ordinanza — n. 20288/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to missing six-month filing deadline for terrorism victim benefits. Sacco's direct appeal rejected; ordinary appeal required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20288/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared Alessia Sacco's direct cassation appeal inadmissible because it was filed outside the strict six-month deadline established for terrorism victim benefits. Sacco argued that only biological damage was required for compensation, but the Court ruled that the special procedure under Law 206/2004 requires an initial invalidity assessment and a specific filing window. The decision reaffirms that appeals filed after this period must follow ordinary civil procedure rules, including the right to appeal to a second instance.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 2, Law 206/2004; Art. 11, Law 206/2004: The special procedure for terrorism victim benefits, allowing direct cassation appeals, is strictly time-bound to six months from the law's entry into force and requires a prior judicial or administrative finding of invalidity; appeals filed after this period are inadmissible and must be lodged through ordinary civil procedure.

Parole chiave

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terrorism victim benefits Law 206/2004 procedure six-month filing deadline direct cassation appeal ordinary civil procedure invalidity assessment requirement procedural inadmissibility lotta al terrorismo

Disposizioni normative citate

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Law n. 206/2004
Art. 12, second comma, Law n. 206/2004
2.-Ricorre per cassazione la Sacco, senza proporre appello, in base al disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge n° 206/2004.
Art. 11, Law n. 206/2004
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della re- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI-3, 23 marzo 2022, n. 9414
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30165del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da Sacco Alessia, nata a Piacenza (PC) il 21 luglio 1978, c.f.: SCC LSS 78L61G S3SA, residente in Piacenza (PC), Via Stradella n. 52, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'avv. Luigi Salice (c.F. SLC LGU 59D06 A944 W; nato a Bologna, il 6 aprile 1959) del Foro di Piacenza, abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, il quale dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni e comunicazioni al numero di fax. 0523/330440, o all'indirizzo PEC salice.luigi@ordineavvocatipc.it, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Piacenza, via Felice Frasi, 4.

Ricorrente contro Ministero dell'Interno (c.f. 97149560589), in persona del Mini- stro pro tempore. Intimato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n° 383 depositata il 20 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-Alessia Sacco, rimasta ferita il 18 marzo 2015 nel corso dell ' at- tentato terroristico al Museo del Bardo di Tunisi, adiva il Tribunale di Bologna onde ottenere l'elargizione prevista dalla legge n° 206/2004. Il Tribunale, istruita la causa con documenti e c.t.u., respingeva la domanda, sul rilievo che l'attrice non avesse dato alcuna “indica- zione delle menomazioni rilevanti sulla capacità lavorativa” e che nemmeno la c.t.u. avessedato “indicazioni utili al caso”.

Il consulente, infatti, aveva fatto una lunga digressione sul danno biologico, ma la conclusione cui era giunto – secondo la quale la Sacco aveva subito “una menomazione rilevante e permanente del- la capacità lavorativa” –era apodittica, non trovando riscontro ne- gli accertamenti specialistici. L'interpretazione del dettato normativo, nel senso di richiedere la riduzione della capacità lavorativa, non essendo sufficiente il solo danno biologico, era confermata anche da altra sentenza emessa dallo stesso Tribunale (la n° 2155/2019). 2.-Ricorre per cassazione la Sacco, senza proporre appello, in base al disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge n° 206/2004.

Il Ministero è rimasto intimato, nonostante la regolare notificazione dell'impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Nessuna parte ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.- La ricorrente propone tre motivi (“ 1. omesso o insufficiente o contraddittorio esame di un fatto decisivo della controversia, ex art360, comma 1, n. 5 c.p.c.;

2. violazione o falsa applicazione di legge ex art: 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; in particolare: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 secondo comma, 35 primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana; violazione e falsa applicazione della legge 206/2004 in particolare degli artt. 2, 3, 4, 5 della predetta legge”) che passa poi a trattare congiunta- mente. Con essi si sostiene, in buona sostanza, che per la liquidazione dell'elargizione prevista in favore delle vittime del terrorismo non occorre una lesione della capacità lavorativa, essendo sufficiente un danno biologico. 4.-Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, nel decidere analogo ricorso rubricato al n° 15770/ 2020 di RG, con ordinanza n° 9414/22 (Cass., sez. VI-3, 23 marzo 2022, n° 9414), lo ha dichiarato inammissibile, osservando che la procedura di cui all'art. 12 della legge n° 206/2004, che prevede il ricorso diretto in cassazione, senza previa interposizione di appello, presuppone che il danneggiato abbia avuto già un accertamento della invalidità e della causa di essa, anche in sede stragiudiziale, in un tempo prossimo alla entrata in vigore della legge, che pone poi il termine di ammissibilità di quella breve procedura (mancante del secondo grado) in sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In sostanza, ha osservato questa Corte che è principio di diritto che in tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della L. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art. 12 citato, dovendo la domanda essere fat- ta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello.

Non c'è ragione di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale già assunto, con la conseguenza che l'impugnazione proposta dalla Sacco va dichiarata inammissibile, come già sopra anticipato. 5.- Non occorre provvedere sulle spese, in quanto il Ministero inti- mato non si è costituito nel presente giudizio. Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della re- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddop- pio del contributo u