Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of lawsuit by all parties before final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal of the lawsuit by the Municipality of Frignano, the Region of Campania, and ITL S.p.A. The Municipality had argued that a written contract was legally required for the water service agreement, while the other parties accepted this withdrawal. Consequently, the court terminated the proceedings and ordered the mutual compensation of litigation costs without doubling the unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When all parties in a cassation appeal jointly withdraw the lawsuit, the judgment is extinguished and costs are compensated without applying the doubling rule for withdrawal.
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 33290del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Comune di Frignano, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, Lucio Santarpia, con sede in Frignano (CE) al Corso Vitto- rio Emanuele II n. 78, cod fisc. 81002050615, rappresentato e di- feso congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. Avv. Andrea Fede- rico del Foro di Napoli (tess. n. 19246) con studio in Napoli alla Via Chiatamone n. 7 (cod. fisc. FDRNDR64P23H7031) e dall'avv. Tom- maso Castiello del Foro di Napoli Nord (tess. n. 1772), con studio in Aversa (CE) alla via Filippo Saporito n. 56 (cod. fisc.
CS1TMS68L24 F799A), giusta delibera di G.C. n. 4 del 07.01.2019 e con essi elett.te dom.to in Roma alla via Franco Becci n. 15 (cap 00139) presso lo studio dell'avv. Laura Paternostro, giusta procura speciale a margine del ricorso, e per la rinuncia agli atti giusta delibera di G.C. n. 83 del 05.11.2024. Per comunicazioni, oltre al domicilio come sopra indicato: fax: 0815033029, pec: andrea.federico@le- galmai.it, tommasocastiello@legalmail.it. Ricorrente contro Regione Campania(C.F. 80011990639), in persona del Presiden- te della Giunta Regionale On.
Vincenzo De Luca, legale rappresen- tante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 rappresen- tata e difesa dall'Avv. Massimo Consoli C.F CNSMSM72R08H703N, patrocinante in Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Poli n. 29 presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, che di- chiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963685 e/o presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata massimoconsoli @ pec.regione.campania.it.
Controricorrente nonché contro I.T.L. S.p.a. (già Consorzio Idrico Terra di Lavoro ) , con sede in Caserta al Viale Lamberti, Fabb.to A/4 P.IVA 001000070614, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Pa- squale Di Biasio, legale rapp.te p.t. del Consorzio, rappresentato e difeso dall'Avv. Victor Gatto del Foro di Napoli Nord (tess. N. 490), C.F.: GTTVTR74L26G596D giusta Ordinanza Presidenziale n. 15/ 2019 del 29.11.2019 e procura speciale posta in calce al controri- corso e con lo stesso elett.te dom.to in Aversa (Ce), alla via Giotto n.70. il difensore dichiara di voler ricevere avviso del deposito dei provvedimenti per i quali è prevista tale forma di comunicazione al seguente recapito fax/tel 0815044955 e/o all'indirizzo di PEC: vic- tor.gatto@pecavvocatinapolinord.it.
Controricorrente nonché contro Acqua Campania s.p.a. Intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 4343 deposi- tata il 27 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione for- mulando il seguente unico motivo: col primo ed unico motivo – intitolato “Illegittimità in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 per avere ritenuto non necessaria la forma scritta ad substantiam per la conclusione di contratti, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 191 D.lgs. 267/2000); omissione, insufficienza illogicità ma- nifesta della sentenza da cui deriva la nullità della pronuncia ogget- to del presente ricorso (art. 3601 n. 4 c.p.c.)” –il Comune lamenta che la Corte abbia ritenuto non necessario un contratto tra Ente territoriale e società incaricata dalla Regione della riscossione dei canoni del servizio di depurazione.
In realtà tale contratto sarebbe richiesto a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923 e 191 del d.lgs. n° 267/2000. La mancanza di un atto scritto determinerebbe l'insussistenza di qualunque credito di Eniacqua e, a tutto concedere, la responsabili- tà personale del funzionario che avrebbe agito in mancanza di con- tratto scritto. Con atto congiunto del 12 dicembre 2024 le parti costituite indicate in intestazione hanno – rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come richiesto da tutte le predette parti congiuntamente.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applican- dosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-qua- ter, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Dà atto che non sussisto- no i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 1