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Ordinanza — n. 20190/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy appeal claiming insolvent debt arose post-seizure, rejecting factual dispute on liability timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20190/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Filippo Giardina's appeal against the bankruptcy declaration of Bagagli s.a.s. and his own unlimited joint liability. Giardina argued that the insolvency stemmed from debts contracted by the judicial administrator after the preventive seizure, rather than his prior actions. The court dismissed this claim as inadmissible because it attempted to shift the insolvency date to a period after the seizure measure was applied, contradicting the lower courts' findings of pre-existing debts.

Regesto Legislator

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Art. 147 l. fall.; Art. 4 d. lgs. 159/2011; The appeal challenging a bankruptcy declaration based on the timing of insolvency relative to preventive seizure is inadmissible if it contradicts the established facts of pre-existing debts.

Parole chiave

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bankruptcy declaration preventive seizure unlimited joint liability insolvency timing inadmissible appeal judicial administrator factual appreciation responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

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Art. 147 l. fall.
non era correlato ad alcuna effettiva modificazione dell’assetto in precedenza esistente e che quand’anche una modificazione fosse intervenuta, la stessa non era stata iscritta nel registro delle imprese onde far decorrere utilmente il termine previsto dall’art. 147 l. fall.
Art. 4 d. lgs. 159/2011
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 113 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
La doglianza per di più si espone, laddove rimarca la mancata valorizzazione di alcune risultanze istruttorie, al rilievo che l'omesso esame di tali risultanze non si traduce in un’anomalia motivazionale denunciabile alla stregua dell'art. 360, comma 1, n.
art. 2323 cod. civ
Riteneva che il ricorso al disposto dell’art. 2323 cod. civ.
art. 2203 cod. civ
Sosteneva, infine, che nessun argomento a favore della tesi difensiva poteva essere tratto dall’intervenuta nomina di un institore ai sensi dell’art. 2203 cod. civ., poiché tale prerogativa, in conseguenza del sequestro preventivo delle quote, era stata trasferita all’amministratore giudiziario.
art. 2318 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 8053/2014
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEcomposta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: LUIGI ABETE Presidente ALBERTO PAZZI Consigliere Rel. ANDREA FIDANZIA Consigliere FILIPPO D'AQUINO Consigliere ROBERTO AMATORE Consigliere Oggetto: Reclamo ex art. 18 l.f. avverso dichiarazione di fallimento Ud.28/05/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13140/2020 R.G. proposto da: GIARDINA FILIPPO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Mantovani (MNTGPP77H13C816Z) giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente – contro FALLIMENTO di BAGAGLI s.a.s. di GIARDINA F. in liquidazione e del socio accomandatario GIARDINA FILIPPO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario Parisi (PRSMRA67C21G273C) giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente – nonché contro CODDURA ORNELLA e SAITTA SALVATRICE, rappresentate e difese dall'Avvocato Leonardo Giglio (GGLLRD66C21G315Y) giusta procura speciale unita al controricorso - controricorrenti – nonché contro COCCINELLE s.p.a. - intimato – Numero registro generale 13140/2020 Numero sezionale 2167/2025 Numero di raccolta generale 20190/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 191/2020 depositata il 5/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2025 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 42/2019, dichiarava il fallimento di Bagagli s.a.s. di Giardina Filippo in liquidazione e del socio accomandatario Filippo Giardina, accogliendo le istanze presentate da Coccinelle s.p.a. e da Ornella Coddura e Salvatrice Saitta.

2. La Corte d’appello di Palermo respingeva il reclamo presentato da Filippo Giardina, con sentenza depositata in data 5 febbraio 2020. Evidenziava, in particolare, che il sequestro di prevenzione disposto ai sensi degli artt. 4 e ss. d. lgs. 159/2011 aveva determinato la sostituzione dell'amministratore giudiziario nell'esercizio dei diritti patrimoniali e corporativi spettanti al socio, senza però che questi avesse perso tale qualità. Ricordava che la responsabilità personale illimitata del socio accomandatario non era il corollario dell'attribuzione a questi delle facoltà gestorie, poiché se è vero che l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, non è per contro vero che i soci accomandatari debbano necessariamente essere investiti della funzione di amministrare, cosicché la privazione di tale potere, in conseguenza della nomina di un amministratore unico, non aveva implicato alcuna esenzione del socio Giardina dalla responsabilità solidale illimitata.

Riteneva che il ricorso al disposto dell’art. 2323 cod. civ. rivelasse il soggettivo convincimento degli organi della procedura di prevenzione circa il venir meno della duplicità di categorie oppure rappresentasse il rimedio alla disposta revoca della facoltà di amministrare in capo al socio accomandatario. Numero registro generale 13140/2020 Numero sezionale 2167/2025 Numero di raccolta generale 20190/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 Constatava che però non era stata indicata, né iscritta nel registro imprese, la vicenda personale o societaria che avrebbe comportato il venir meno della qualità di socio accomandatario in capo al Giardina, rappresentando che il ricorso all’istituto previsto dall’art. 2323, comma 2, cod. civ. non era correlato ad alcuna effettiva modificazione dell’assetto in precedenza esistente e che quand’anche una modificazione fosse intervenuta, la stessa non era stata iscritta nel registro delle imprese onde far decorrere utilmente il termine previsto dall’art. 147 l. fall.

Sosteneva, infine, che nessun argomento a favore della tesi difensiva poteva essere tratto dall’intervenuta nomina di un institore ai sensi dell’art. 2203 cod. civ., poiché tale prerogativa, in conseguenza del sequestro preventivo delle quote, era stata trasferita all’amministratore giudiziario. Giudicava che alla condizione di insolvenza della società concorressero tanto i crediti sorti anteriormente alla data di applicazione della misura di prevenzione, attestati dalle domande di insinuazione al passivo della società per debiti antecedenti al maggio 2013, quanto i crediti originati dai comportamenti omissivi degli amministratori in data antecedente al sequestro di prevenzione.

3. Filippo Giardina ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di Bagagli s.a.s., Ornella Coddura e Salvatrice Saitta. L’intimata Coccinelle s.p.a. non ha svolto difese. Il ricorrente e la procedura controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Va innanzitutto posta in disparte la questione relativa alla tempestività del ricorso, tenuto conto che l’odierno ricorrente è difeso da un avvocato che esercita – senza che sia stata sollevata alcuna contestazione al riguardo – la sua professione in Castiglione d’Adda e Numero registro generale 13140/2020 Numero sezionale 2167/2025 Numero di raccolta generale 20190/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 rispetto al quale trovavano applicazione le sospensioni dei termini processuali previste non solo dagli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. 23/2020, ma anche dall’art. 10, comma 4, d.l. 2 marzo 2020, n. 9. 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2313, 2323 e 2272, n. 2 e 4, cod. civ., 147 l. fall., 41 d. lgs. 159/2011, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio: il tribunale per le misure di prevenzione aveva autorizzato la nomina di un amministratore unico in luogo del socio accomandatario, sul presupposto che Giardina avesse perduto una simile veste e la qualità di socio illimitatamente responsabile, e con atto notarile del 16 ottobre 2015 era stato nominato un amministratore provvisorio ex art. 2323 cod. civ.; il ricorso a questo istituto, che postula la perdita, da parte dell’unico socio accomandatario, sia delle funzioni di amministratore, sia della veste di accomandatario, era stato pubblicizzato e costituiva la causa che aveva provocato la cessazione della responsabilità illimitata del Giardina, il quale quindi non poteva essere dichiarato fallito dopo il decorso di un anno. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2203, 2313 e 2318 cod. civ., 147 l. fall., 41 d. lgs. 159/2011, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio: il fatto che l’amministratore giudiziario in data 21 aprile 2016 avesse nominato un institore della società escludeva che il Giardina a quella data rivestisse la qualifica di socio accomandatario e amministratore della società.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non meritano accoglimento. L'amministratore della società, in conseguenza dell'assoggettamento a sequestro penale preventivo del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della società, non viene meno e non rimane esautorato dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il Numero registro generale 13140/2020 Numero sezionale 2167/2025 Numero di raccolta generale 20190/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza (v.

Cass. 30505/2018). Il ricorso dell’amministratore giudiziale all’istituto dell’art. 2323 cod. civ., quale che sia stata la ragione che l’abbia giustificata (“il soggettivo convincimento degli organi della procedura di prevenzione circa il venir meno della duplicità delle categorie” oppure la volontà di porre “rimedio alla disposta revoca della facoltà di amministrare in capo al socio accomandatario”, secondo quanto ipotizzato dai giudici distrettuali a pag. 9 della decisione impugnata) ed a prescindere dalla sua correttezza, ha determinato la nomina di un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, come espressamente prevede il capoverso della norma, e la conseguente perdita dei residui poteri di amministrazione in capo al Giardina, ma nessun altro effetto non espressamente previsto dal testo di legge.

In particolare, deve essere negato qualsiasi effetto di esclusione del socio accomandatario esautorato dai poteri di amministrazione, in mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 2286 e 2288 cod. civ., al pari di una trasformazione della natura della sua partecipazione alla società, non prevista in alcun modo dalla legge. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, che per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso jure anche la cessazione dalla carica di amministratore, mentre non è predicabile il contrario, ben potendo sussistere, in tale compagine, anche soci accomandatari che non siano amministratori, come desumibile dall'art. 2318 cod. civ.; ne consegue che le questioni dell'esclusione del socio e della revoca dell'amministratore restano distinte e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo Numero registro generale 13140/2020 Numero sezionale 2167/2025 Numero di raccolta generale 20190/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso (Cass. 5019/2009; nello stesso senso Cass. 18844/2016).

Dunque, il socio accomandatario conserva la sua veste e la responsabilità illimitata che caratterizza la sua partecipazione anche nel caso in cui sia privato del potere gestorio. Ne discende che la Corte di merito ha correttamente escluso che la nomina di un amministratore provvisorio a mente dell’art. 2323, comma 2, cod. civ. avesse comportato la perdita della qualità di accomandatario in capo al Giardina. Risulta parimenti corretta la mancata attribuzione di alcun rilievo, ai fini dell’estensione del fallimento ex art. 147 l. fall., all’intervenuta nomina di un institore da parte dell’amministratore giudiziario.

La circostanza, infatti, poteva al più deporre per la perdita dei poteri di amministrazione, che tuttavia, come appena detto, non aveva incidenza sulla persistenza della qualità di socio accomandatario del Giardina.

7. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 l. fall., 41 d. lgs. 159/2011, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, perché alcuni dei documenti prodotti (e precisamente il piano aziendale presentato dall’amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione e una sua relazione) dimostravano che l’insolvenza era dipesa da obbligazioni contratte dall’amministrazione giudiziaria e non dal Giardina.

8. Il motivo è inammissibile. Ciò, innanzitutto, perché esso mira a posporre il momento in cui la condizione di insolvenza si è verificata a un’epoca successiva alla data di applicazione della misura di prevenzione, in aperto contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Corte di merito (secondo cui concorrevano alla condizione di insolvenza crediti antecedenti al maggio 2013, epoca in cui era stato disposto il sequestro di Numero registro generale 13140/2020 Numero sezionale 2167/2025 Numero di raccolta generale 20190/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 prevenzione, e crediti originati da comportamenti omissivi degli amministratori precedenti al sequestro).

In questo modo il mezzo non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto sulla congerie istruttoria che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. La doglianza per di più si espone, laddove rimarca la mancata valorizzazione di alcune risultanze istruttorie, al rilievo che l'omesso esame di tali risultanze non si traduce in un’anomalia motivazionale denunciabile alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., se – come innegabilmente avvenuto nel caso di specie – il fatto storico rilevante in causa, costituito dalla sussistenza della condizione di insolvenza, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U., 8053/2014).

9. Per tutto quanto sopra, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna delle parti costituite in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 28 maggio 2025. Il Presidente Luigi Abete Numero registro generale 13140/2020 Numero sezionale 2167/2025 Numero di raccolta generale 20190/2025 Data pubblicazione 18/07/2025