Cassation appeal dismissed due to expiration of the elected body's term and cessation of the subject matter of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the elected body whose election was challenged had already expired and a new council had been installed. The appellants argued for the annulment of election acts, but the court noted that the legal interest in deciding on the validity of elections for an already succeeded and expired term had ceased to exist. Consequently, the court declared the proceedings extinguished by the cessation of the subject matter of the dispute and ordered the integration of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When the elected body whose election is challenged has expired and a new one has been installed, the interest in deciding on the validity of the election ceases, rendering the appeal inadmissible for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18929/2024 R.G. proposto da SCARAVILLI IVAN e COPAT BRUNO, rappresentati e difesi dall’Avvocato Federico Giuseppe Vinciguerra (VNCFRC71P17C351S) giusta procura specialein calce al ricorso -ricorrenti – contro CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOLOGI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniela Jouvenal (JVNDNL58R50L219N) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonchécontro ORDINE REGIONALE dei GEOLOGI di SICILIA e CORRAO MAURO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Di Salvo (DSLGNN69A21G273Q) in virtù di procure speciali congiunte al controricorso -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonchécontro LONGO VITTORIO, ANDOLINA MARCO, CECCHINI GIORGIO, DI MATTIA PAOLO FODERA’ ANNA FLAVIA, FORTE BARBARA, GREGORIO FRANCESCO, MOZZICATO PAOLO, ORITI MASSIMO, PALMERI SALVATORE, POLLINA GIUSEPPA, SIRAGUSANO DAVIDE, TALMI SALVATORE,VOLPE SALVATORE e GRECO GIUSEPPINA -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 6/2024 depositata il 15/3/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/6/2025dal Consigliere Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 5 ottobre 2023, rigettava il ricorso presentato dal geol. Ivan Scaravilli con cui era stata impugnata la delibera n. 146/2021 di elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi per la Sicilia, adottata dal Consiglio Nazionale dei Geologi il 18 maggio 2021; condannava lo Scaravilli e gli intervenienti volontari geol. Vittorio Longo e geol. Bruno Copat al pagamento delle spese processuali.
2. La Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’impugnazione presentata da Bruno Copat (con ricorso depositato il 6 novembre 2023) –giudizio in cui era intervenuto ad adiuvandum Ivan Scaravilli con atto depositato il 13 febbraio 2024 - affinché fossero annullati tutti gli atti relativi alle elezioni del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrente originario IvanScaravilli. Rilevava, in particolare, che l’appellante Copat aveva rivestito, nel giudizio di primo grado, la qualità di interveniente adesivo e in tale veste aveva chiesto l’accoglimento delle domande formulate dal ricorrente originario Ivan Scaravilli.
Rappresentava che l’interventore meramente adesivo, avendo fatto valere un proprio (asserito) diritto non in via autonoma, bensì in forza di un interesse che lo legittimava a sostenere le ragioni di una delle parti, non poteva proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale, né in via incidentale, se non per questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese. Riteneva che l’inammissibilità del gravame comportasse l’assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata proposta dall’Ordine Regionale dei Geologi e da Corrao Mauro.
Giudicava, infine, palesemente inammissibile l’intervento ad adiuvandumdello Scaravilli, “non foss’altro che per la sua tardività”.
3. Ivan Scaravilli e Bruno Copat hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 marzo 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi e, in via autonoma, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e Mauro Corrao; questi ultimi hanno proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. Gli intimati Vittorio Longo, Andolina Marco, Cecchini Giorgio, Di Mattia Paolo, Foderà Anna Flavia, Forte Barbara, Gregorio Francesco, Mozzicato Paolo, Oriti Massimo, Palmeri Salvatore, Pollina Giuseppa, Siragusano Davide, Talmi Salvatore, Volpe Salvatore e Greco Giuseppina non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380 bis.1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso. I ricorrenti e il Consiglio Nazionale dei Geologi hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Va rilevato in via preliminare che il difensore dei ricorrenti, nella memoria depositata in data 30 maggio 2025 ed in virtù dei poteri conferitigli, ha dichiarato di rinunciare al giudizio “limitatamente al Dott. Ivan Scaravilli”. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione in parte qua , rispetto all’impugnazione presentata da Ivan Scaravilli.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ. (anche in considerazione del fatto che la rinuncia consegue a un accordo transattivo a integrale definizione delle controversie pendenti fra le parti).
5. I ricorrenti, con istanza depositata in data 4 dicembre 2024, hanno sollecitato la fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso da loro presentato, facendo presente che nel mese di marzo 2025 sarebbero state indette le nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Sicilia. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha depositato, in data 14 maggio 2025 e ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., una nota dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia del 16 aprile 2025 con cui è stato comunicato, agli organi, alle autorità amministrative e agli enti di competenza, che, a seguito delle elezioni tenutesi in prima convocazione nei giorni 4/5 marzo 2025, in data 14 aprile 2025 si era insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.
Possono, dunque, ritenersi pacifiche e incontroverse fra le parti l’intervenuta scadenza del mandato elettorale dell’organo elettivo per cui è causa, insediatosi a seguito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia per il quadriennio 2021/2025, e la conseguente avvenuta rinnovazione del medesimo organismo elettivo. Queste circostanze comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo oramai scaduto, con la conseguenza che, malgrado la circostanza sia emersa solo nel giudizio di legittimità, questa Corte deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez.
U., 18047/2010; nello stesso senso Cass., Sez. U., 1599/2025, Cass., Sez. U., 28383/2020, Cass.5112/2011, Cass., Sez. U., 5804/1998). Occorre, dunque, dichiarare l’inammissibilità delle doglianze proposte con il ricorso principale, per la parte residua, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La causa che ha determinato un simile esito del giudizio costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato né da parte del rinunciante Scaravilli, né da parte dell’altro ricorrente: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazioneo di cessazione della materia del contendere, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità originaria o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (v.
Cass. 20697/2021, Cass.19071/2018, Cass. 3542/2017, Cass. 23175/2015, Cass.13636/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia rispetto al ricorso pre