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Ordinanza — n. 19797/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against Cassation ruling costs, ruling error in calculation is inadmissible correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19797/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco De Cristofaro and Michela Temporin's appeal inadmissible, rejecting their request to correct the costs awarded in a previous ruling. The applicants argued that the court miscalculated expenses by using an incorrect case value, violating tariff rules, but the court distinguished between mathematical errors and errors in identifying legal parameters. Since the appeal challenged the judge's choice of valuation criteria rather than a pure arithmetic mistake, the court held that such errors cannot be corrected under the relevant procedural article.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.: The procedure for correcting calculation errors is limited to cases where the judge misapplied exact numerical data, not where the judge incorrectly identified the legal parameters or valuation criteria used for the calculation.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of calculation errors error in judging procedural inadmissibility costs of litigation case value determination Cassation procedure tariff rules application spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione dell ’ errore di calcolo previsto dall’art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.
art. 287 c.p
Il procedimento di correzione dell ’ errore di calcolo previsto dall’art. 287 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sulricorso 6603-2022 proposto da: DE CRISTOFARO MARCO, in proprio, e TEMPORIN MICHELA, rappresentata e difes a dall ’ Avvocato MARCO DE CRISTOFARO per procura a margine delricorsoper cassazione iscritto al n. RG 4651/2019; -ricorrente - contro FALLIMENTO SIMOD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimato - avverso l ’ ORDINANZA N. 6906/2022 DELLA CORTE D I CASSAZIONE, depositatail 2/3/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/6/2025. FATTI DI CAUSA 1.1.

Marco De Cristofaro e Michela Temporin hanno chiesto la cassazione del decreto con il quale il tribunale di Padova, in data 2/1/2019, aveva rigettato l’opposizione dagli stessi proposta avverso lo stato passivo del Fallimento SIMOD s.r.l. in liquidazione. Ric. 2022n. 6603 - Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 1.2. Questa Corte, con l’ordinanza n. 6906/2022, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato nella somma complessiva di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. 1.3.

Marco De Cristofaro e Michela Temporin, con ricorso notificato il 7/3/2022, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale di calcolo asseritamente contenuto nell’indicata ordinanza: lì dovequesta Corte, avendo quantificato le spese di giudizio in un importo complessivo pari quasi alla “metà” della “somma lorda che costituiva l’oggetto del contendere”, ha determinato la somma dagli stessi dovuta a titolo di rimborso delle spese processuali sostenute dal Fallimento controricorrente in misura “palesemente sproporzionata rispetto al valore della causa”, che in ricorso era stato chiaramente determinato nella somma complessiva di €. 22.155,84. 1.4.

Secondo i ricorrenti, infatti, una volta che il valore del contendere è correttamente determinato sulla base dell’importo del credito per il quale è stata chiesta una differente graduazione, deve trovare applicazione, in difetto di enunciazione nell’ordinanza di elementi che potessero giustificare la liquidazione delle spese del giudizio in misura corrispondente o superiore ai massimi tariffari, il d.m. n. 55/2014, secondo il quale la liquidazione dev’essere eseguita secondo i “medi di tariffa”, pari ad €. 2.935,00, e cioè una somma pari a meno della metà di quanto statuito nell’ordinanza in questione. 1.5.

I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto la correzione dell’ordinanza in questione nella parte in cui questa Corte li ha condannati al pagamento della somma di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di Ric. 2022n. 6603 - Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 legge, in luogo della somma di €. 2,935,00, oltre alle spese generali. 1.6. Il Fallimento è rimasto intimato. 1.7. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Il procedimento di correzione dell ’ errore di calcolo previsto dall’art. 287 c.p.c.

è, infatti, esperibile, anche si tratta di una sentenza o di un’ordinanza della Corte di cassazione (art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.), sol tanto nel caso in cui, a fronte di presupposti numerici esattamente determinati, sia dedotta l’erronea utilizzazione da parte del giudice delle regole matematiche corrispondenti al calcolo che quest ’ ultimo ha svolto: non anche nel caso, come quello in esame, in cui il ricorrente denunci l’errore in cui il giudice sia, in ipotesi, incorso nell’individuazione dei parametri (come l’effettivo valore della causa) utilizzati nel provvedimento impugnato, trattandosi, in siffatta ipotesi, di un error in iudicando, che, però,semmai fosse sussistente, non è certo suscettibile di essere emendato con la procedura in questione.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del rico