Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Area 52 SRL, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Confartigianato Servizi, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the cassation proceedings extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30014/2021 R.G. proposto da: AREA 52 SRL, elettivamente domiciliato in LECCE V.LE DE PIETRO, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNESE ANTONIO (BLGNTN63C23A185P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONFARTIGIANATO SERVIZI PER LE IMPRESE E LE PERSONE LECCE S.R.L., elettivamente domiciliato in Brindisi Viale P. Togliatti, 20, presso lo studio dell’avvocato FARINA VINCENZO (FRNVCN54D05I639R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE nel RG n.69/2015 depositato il 29/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 30014/2021 Numero sezionale 533/2025 Numero di raccolta generale 19788/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/07/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 30014/2021 Numero sezionale 533/2025 Numero di raccolta generale 19788/2025 Data pubblicazione 17/07/2025