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Ordinanza — n. 19774/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court notes appeal extinguished by client's June 2025 withdrawal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19774/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished due to the appellant's formal withdrawal. Poste Italiane had argued that the terms printed on the back of the postal bonds superseded the 1986 decree regarding interest rates for the third decade of the bond's life. The court ruled that the withdrawal act, accepted by the respondents, legally terminated the proceedings under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant deposits a formal act of withdrawal, which, once accepted by the respondents, terminates the proceedings without prejudice to the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings postal bonds interest rate terms validità della notifica postale servizi pubblici postali chèque postale

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Pertanto, il ricorso è da ritenere estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c. Nulla per le spese.
art. 390 c.p
Pertanto, il ricorso è da ritenere estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 13979/07 della Corte di Cassazione
Sentenza n. 3963/19 della Corte di Cassazione
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14981/2022proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappresentat a e difesadall’avv. Stefano Astorri, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- RENDICINI PASQUALE; DE NARDIS LICIA; rappresentatee dife se d all’avv. Marco Rossiper procura speciale in atti; -controricorrenti- avversola sentenza n. 8186/21, de lla Corte d ’Appello di Roma, depositata in data 10.12.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 02/07/2025dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE In data 6.4.2018 Pasquale Rendicini e Licia De Nardis notificavanoa Poste Italiane s.p.a. un ricorso ex art. 702 bisc.p.c., innanzi al Tribunale di Latina, nel quale, premettendo di essere contitolari di dueBuoni postali fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P ed emessi in data 28.5.1987, richiedevano il pagamento in loro favore dell’importo risultante dall’applicazione delle prescrizioni relative ai rendimenti contenute sul retro dei due titoli. Con ordinanza emessa in data 17.5.2018, il Tribunale accertava e dichiaravail diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme indicate a tergo dei buoni fruttiferi postali per cui è causa e, per l’effetto, condannavaPoste Italiane s.p.a.al pagamento in loro favore dell’importo di € 7.661,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Con sentenza depositata il 10.12.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello di Poste Italiane, osservando che poiché i buoni erano stati emessi dopo il dm 13.6.86, le disposizioni impresse sul tergo dei buoni prevalevano sulla normativa pubblicistica. Poste Italiane s.p.a. ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con unico motivo . Rendicini e De Nardis resistono con controricorso. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 173 dpr n. 156/73, e del dm 13.6.86, nonché dei principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13979/07 e 3963/19, per aver la Corte d’appello affermato che nel terzo decennio della durata dei buoni oggetto di causa gli interessi maturassero secondo le disposizione impresse a tergo dei titoli e non secondo le prescrizioni di cui al dm del 1986.

Al riguardo, la ricorrente assume che il timbro apposto sui titoli si sostituiva a quanto stampato sul retro dei buoni, in conformità del suddetto dm, in relazione alle condizioni proprie della serie Q , mentre non erano più applicabili quelle della serie P. In data 12.6.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dai controricorrenti con atto del 20.6.2025. Pertanto, il ricorso è da ritenere estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c. Nulla per le spese. P.Q.M La Corte dichiara estintoil ricorso.