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Ordinanza — n. 19730/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of factual divergence between first and second instance judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19730/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. inadmissible and ordered the appellant to pay the respondent's costs. The lower courts had dismissed the claim based on the binding effect of administrative judgments regarding the existence of radio transmission titles. The appellant failed to demonstrate a factual divergence between the first and second instance decisions, which is a mandatory requirement for admissibility under the principle of double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 5; Art. 360, n. 5 c.p.c.: In cases of double conformity, the appellant must prove factual divergence between the first and second instance judgments to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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double conformity factual divergence inadmissible appeal radio transmission titles binding administrative judgment procedural admissibility radio interference canone radiotelevisivo

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 5 c.p.c.
Invero,nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.
Art. 1 L. 66/2001
3 cpc) in relazione all’art. 1 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 348 ter cod. proc. civ
Invero,nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass., n.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 5528/2014
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass., n. 5528/2014; n.
Cass., n. 5947/2023
Cass., n. 26934/2023
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21894/2023proposto da: RTL 102,500 Hit Radio s.r.l.,rappresentato e difes a dagli avv.ti Gianluca Mura e Domenico Siciliano, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- Associazione Neapolis – RADIOLIBERA INBLU - in pers ona del legale rappres. p.t.,rappresentata e dife sa dall’avv. Nicola Felice Colangelo , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce – sez. d istaccata di Taranto -n. 128/2023, pubblicata il 20.03.2023; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 19/06/2025dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con atto di citazione notificato il 25-2-2020 l’A.C.R.C. Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria traeva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l’Associazione Neapolis – Radio libera InBlu chiedendo : in via preliminare di accertare la “carenza in capo alla convenuta di qualsivoglia titolo concessorio e/o abilitativo all’esercizio delle frequenze radiofoniche e per l’effetto ritenere inefficace e ad ogni modo disapplicare qualsiasi effetto autorizzatorio in capo alla verifica positiva successivamente rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 1 L. 66/2001…”; in via principale di accertare e dichiarare la sussistenza di un’attività illecita per violazione degli artt. 2043 e/o 2598 e ss. c.c. da parte dell’Associazione Neapolis con conseguente inibizione dell’attività radiofonica e condanna al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 2379/2020,il Tribunale di Taranto rigettava la domanda, accertandoil possesso dei titoli autorizzativi ed il legittimo esercizio da parte dell’Associazione Neapolis Radio Libera InBlu della trasmissione sulla frequenza 94,30 e la illegittimità del medesimo esercizio da parte di Radio Freccia/A.C.R.C. della trasmissione sulla medesima frequenza. Con sentenza n. 128/2023 la Corte di Appello di Lecce –sezione distaccata di Taranto –rigettava l’appello della RTL, confermando la decisione di pr imo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata di primo grado.

Al riguardo, la Corte territorialericonosceva parimenti il legittimo esercizio da parte dell’Associazione Neapolis Radio Libera InBlu della trasmissione sulla frequenza 94,300 MHz, ritenendo comunque assorbite tutte le contestazioni perché assorbitedalle sentenze del TAR Lazio n. 750/2021 e del Consiglio di Stato n. 2028/2022 RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. ricorre in cassazione con due illustrati da memoria. L’Associazione Neapolis Radio L ibera Inblu resiste on controricorso, illustrato da memoria. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc) in relazione all’art. 1 del d.l. n. 5/2001, come convertito dalla l. n. 66/2001.

Al riguardo, la ricorrente assume che: entrata in vigore la legge 20.03.2001 n. 66, che aveva convertito il D.L. nr. 5/2001, l’Associazione convenuta aveva presentato domanda per poter continuare ad esercire le proprie frequenze radiofoniche, allegando quali titoli legittimanti l’attività le ordinanze sospensive del TAR Lecce; il Ministero delle Comunicazioni, nel 2001 aveva confermato su queste basi (le due ordinanze cautelari del TAR) all’Associazione il possesso dei requisiti indicati dalla legge n. 66/2001; tuttavia, nel 2005 l’Associazione Neapolis era stata destinataria di due decreti di perenzione da parte del suddetto TAR, ove pendevano i citati ricorsi avverso gli atti di diniego al rilascio, emessi nel 1994, dei decreti concessori da parte dell’allora Ministero delle Comunicazioni; per effetto di dette perenzioni i provvedimenti di diniego erano tornati validi ed efficaci con la conseguenza che dal 2005 –ovvero da ormai 18 anni –l’Associazione Neapolis non avevaalcun titolo a trasmettere i propri programmi; la lettera di verifica positiva dei requisiti ottenuta dalla stessa Associazione convenuta nel 2001 si basava, all’epoca, sulla sussistenza della suddetta ordinanza cautelare del TAR Lecce.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’interferenza tra i due segnali, pacifiche ed oggettive, e alla produzione di tale fatto dannoso ingiustamente pregiudizievole, imputabile esclusivamente all’Associazione Neapolis poiché quello esercitato dalla ricorrente era un impianto regolarmente censito proveniente, senza soluzione di continuità, da precedenti emittenti radiofoniche che lo avevano utilizzato sempre con le medesime caratteristiche, mentre quello usato dalla contropartenon era sorretto da concessione ministeriale ed erastato nel tempo oggetto anche di modifiche strutturali (da nr. 4 antenne con una apertura di 45° - azimut ad apertura 145° N) e di trasferimenti sul territorio, documentalmente provate, che avevano modificato indebitamente l’equilibrio radioelettrico tra le trasmissioni delle parti a svantaggio della ricorrente.

Si tratta di motiviinammissibili. L’appello è stato rigettato con la motivazione che le contestazioni relative all’esistenza di titolo autorizzatorio per la trasmissione in radiofrequenza “sonoassorbite dalla sentenza del TAR di Lecce e da quella del Consiglio di Stato”(in particolare nella sentenza del TAR si leggeva che l’appellante non aveva impugnato la nota ministeriale con cui era stata invitata a presentare un nuovo progetto radioelettrico atto ad eliminare le interferenze in questione). Le censure di entrambi motivi non hanno ad oggetto l a ratio decidendi rappresentata dal predetto effetto assorbente sulla controversia in questione del giudicato amministrativo assunto dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata.

Il secondo motivo èaltresì inammissibile per la mancata dimostrazione, a fronte di doppia conforme, della divergenza delle ragioni di fatto alla base delle due decisioni. Invero,nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse (Cass., n. 5528/2014; n. 5947/2023; n. 26934/2023).

Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissi bile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma