Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, representing the liquidated company Fallimento Vercelli Energia Srl, withdrew the appeal against the second-instance judgment, which the respondent accepted immediately. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the proceedings without further substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further judicial determination.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19769/2019 R.G. proposto da: FALLIMENTO VERCELLI ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI N 66, presso lo studio dell’avvocato DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato ABRIANI NICCOLO' (BRNNCL66L08L219S) -ricorrente- contro ASM VERCELLI SPA GIA' ATENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO (GHILCU42H04F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCHEDA ALESSANDRO (SCHLSN69D22L750J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.2148/2018 depositata il 18/12/2018.
Numero registro generale 19769/2019 Numero sezionale 530/2025 Numero di raccolta generale 19629/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 19769/2019 Numero sezionale 530/2025 Numero di raccolta generale 19629/2025 Data pubblicazione 16/07/2025