Decreto — n. 19615/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18538/2023 R.G. proposto da: BIANCHI STEFANO, elettivamente domiciliato in Alessandria Via Bergamo n. 8, presso lo studio dell’avvocato CELLERINO FULVIO (CLLFLV79A30A182Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE TELEMANIA DI BIANCHI STEFANO SAS NONCHE' DEL SIG. STEFANO BIANCHI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PASSIONE 6, presso lo studio dell’avvocato DIMUNDO FRANCESCO MARIA (DMNFNC67H08D969T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA Numero registro generale 18538/2023 Numero sezionale 527/2025 Numero di raccolta generale 19615/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.834/2023 depositata il 04/09/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinunci della parte controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 19615/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18538/2023 R.G. proposto da: BIANCHI STEFANO, elettivamente domiciliato in Alessandria Via Bergamo n. 8, presso lo studio dell’avvocato CELLERINO FULVIO (CLLFLV79A30A182Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE TELEMANIA DI BIANCHI STEFANO SAS NONCHE' DEL SIG. STEFANO BIANCHI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PASSIONE 6, presso lo studio dell’avvocato DIMUNDO FRANCESCO MARIA (DMNFNC67H08D969T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA Numero registro generale 18538/2023 Numero sezionale 527/2025 Numero di raccolta generale 19615/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.834/2023 depositata il 04/09/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinunci della parte controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18538/2023 R.G. proposto da: BIANCHI STEFANO, elettivamente domiciliato in Alessandria Via Bergamo n. 8, presso lo studio dell’avvocato CELLERINO FULVIO (CLLFLV79A30A182Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE TELEMANIA DI BIANCHI STEFANO SAS NONCHE' DEL SIG. STEFANO BIANCHI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PASSIONE 6, presso lo studio dell’avvocato DIMUNDO FRANCESCO MARIA (DMNFNC67H08D969T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA Numero registro generale 18538/2023 Numero sezionale 527/2025 Numero di raccolta generale 19615/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.834/2023 depositata il 04/09/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinunci della parte controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 18538/2023 Numero sezionale 527/2025 Numero di raccolta generale 19615/2025 Data pubblicazione 16/07/2025